| 212509 | |
| IDG940704840 | |
| 94.07.04840 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Grasso Alfio
| |
| Dell' art. 41, legge 203/1982 e di alcuni casi dalla giurisprudenza
negativamente risolti
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Dir. Giur. Agr., an. 3 (1994), fasc. 6, pt. 1, pag. 336-343
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D914; D91420
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Si tratta di una valutazione critica della giurisprudenza che,
continuando a mantenersi ligia alla tradizione codicistica, non tiene
sufficiente conto dell' art. 41 l. 203/1982. In particolare l' A.
esamina: la questione relativa al contratto agrario concluso dall'
usufruttuario ai sensi dell' art. 999 c.c. e se a tale contratto sia
estensibile la normativa di cui all' art. 41 l. 203/1982; le
conclusioni a cui e' pervenuta la Corte d' Appello di Brescia 2
febbraio 1990, la quale ha ritenuto non opponibile al terzo
aggiudicatario di un fondo pignorato il contratto di affitto, oggetto
del medesimo fondo, concluso dall' esecutato senza la preventiva
autorizzazione del giudice dell' esecuzione, prescritta dall' art.
560 comma 2 c.p.c. Da ultimo viene esaminata la decisione del
Tribunale di Rovigo 28 febbraio 1989, che non ha voluto che si
provasse, per testi, l' esistenza del rapporto di affitto, ossia non
ha voluto accertare se la conclusione dello stesso fosse avvenuta
prima della dichiarazione di fallimento, avendo basato ogni suo
ragionamento sul presupposto delle circostanze negative dedotte in
causa.
| |
| art. 41 l. 3 maggio 1982, n. 203
art. 999 c.c.
art. 1350 c.c.
art. 559 c.p.c.
| |
| Ist. dir. agrario - Univ. FI
| |