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212509
IDG940704840
94.07.04840 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Grasso Alfio
Dell' art. 41, legge 203/1982 e di alcuni casi dalla giurisprudenza negativamente risolti
Dir. Giur. Agr., an. 3 (1994), fasc. 6, pt. 1, pag. 336-343
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D914; D91420
Si tratta di una valutazione critica della giurisprudenza che, continuando a mantenersi ligia alla tradizione codicistica, non tiene sufficiente conto dell' art. 41 l. 203/1982. In particolare l' A. esamina: la questione relativa al contratto agrario concluso dall' usufruttuario ai sensi dell' art. 999 c.c. e se a tale contratto sia estensibile la normativa di cui all' art. 41 l. 203/1982; le conclusioni a cui e' pervenuta la Corte d' Appello di Brescia 2 febbraio 1990, la quale ha ritenuto non opponibile al terzo aggiudicatario di un fondo pignorato il contratto di affitto, oggetto del medesimo fondo, concluso dall' esecutato senza la preventiva autorizzazione del giudice dell' esecuzione, prescritta dall' art. 560 comma 2 c.p.c. Da ultimo viene esaminata la decisione del Tribunale di Rovigo 28 febbraio 1989, che non ha voluto che si provasse, per testi, l' esistenza del rapporto di affitto, ossia non ha voluto accertare se la conclusione dello stesso fosse avvenuta prima della dichiarazione di fallimento, avendo basato ogni suo ragionamento sul presupposto delle circostanze negative dedotte in causa.
art. 41 l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 999 c.c. art. 1350 c.c. art. 559 c.p.c.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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