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212511
IDG940704842
94.07.04842 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Triola Roberto
Sul diritto di prelazione in presenza del coltivatore diretto sul fondo offerto in vendita
Nota a Cass. sez. III civ. 18 marzo 1994, n. 2590
Dir. Giur. Agr., an. 3 (1994), fasc. 6, pt. 2, pag. 351-352
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D91612
Viene esaminata la questione del momento rilevante della sussistenza del diritto di prelazione del confinante, in presenza del coltivatore diretto sul fondo, con particolare riferimento ad accordi di rinunzia alla coltivazione del fondo da parte di questi. Secondo la sentenza annotata, nel caso di vendita non preceduta da stipulazione di contratto preliminare, il confinante conserverebbe, pur se condizionato, il diritto di prelazione, che diventerebbe operativo, allorche', durante le trattative e fino alla conclusione della vendita tra proprietario e terzo, l' insediamento sul fondo dell' affittuario abbia perso il carattere della stabilita' per effetto di una sua rinuncia alla conduzione del fondo. In realta', osserva l' A., la presenza del coltivatore diretto sul fondo offerto in vendita e' causa ostativa al sorgere stesso del diritto di prelazione del confinante e non semplice elemento condizionante l' operativita' di tale diritto.
art. 7 comma 2 l. 14 agosto 1971, n. 817
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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