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212514
IDG940704845
94.07.04845 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Canfora Irene
Diritto di ripresa dell' equiparato al coltivatore diretto
Nota a Cass. sez. III civ. 29 luglio 1993, n. 8450
Dir. Giur. Agr., an. 3 (1994), fasc. 6, pt. 2, pag. 360-362
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D9125; D91423
La sentenza affronta tre questioni, riguardo alle quali l' A. approfondisce l' esame. La prima si riferisce all' art. 42 l. 203/1982, in relazione all' esercizio del diritto di ripresa da parte dell' equiparato a coltivatore diretto. In particolare l' A. analizza il criterio, e il fondamento interpretativo di esso, secondo cui a coprire almeno un terzo della forza lavoro occorrente alla coltivazione del fondo deve tenersi conto che tale attivita' puo' riguardare anche solo l' attivita' di programmazione, direzione e organizzazione dell' impresa agricola. La seconda questione riguarda l' individuazione del momento in cui deve sussistere il requisito dell' eta' inferiore a 55 anni, per l' esercizio del diritto di ripresa da parte dell' equiparato. Secondo la sentenza in esame, tale requisito deve essere accertato con riferimento al momento dell' intimazione della disdetta e non a quello della decisione. La terza questione riguarda l' inapplicabilita' della disciplina dell' inadempimento per morosita' ai contratti associativi.
art. 5 l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 7 l. 3 maggio 1982, n. 203 art. 42 l. 3 maggio 1982, n. 203
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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