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212517
IDG940704848
94.07.04848 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Rauseo Nicoletta
La coltivazione di funghi nei contratti agrari
Nota a App. Roma sez. agr. 24 marzo 1993, n. 350
Dir. Giur. Agr., an. 3 (1994), fasc. 6, pt. 2, pag. 369-370
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D912
Uniformandosi al prevalente indirizzo interpretativo, la Corte d' Appello ha escluso dall' ambito degli affitti di fondo rustico la funghicoltura "quando essa sia esclusivamente esercitata in strutture edilizie e quando siano utilizzati composti non ottenuti dalla fecondita' del terreno locato". L' A. approfondisce l' esame della questione della qualificazione dell' impresa agricola, quale emerge dall' art. 2135 c.c. e da numerose legislazioni speciali che, per diversi fini, hanno conferito "agrarieta'" a determinate attivita' imprenditoriali. Ritiene condivisibile il principio, peraltro non ancora accolto dalla giurisprudenza, che ritiene agricola non gia' un' attivita' esercitata in rapporto diretto con il fattore-terra, ma quella connessa con lo svolgimento del c.d. "ciclo biologico".
art. 2135 c.c.
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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