Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


212518
IDG940704849
94.07.04849 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pascone Giovanni
Norme regionali in materia edilizia: specialita' o esclusivita'?
Nota a TAR TO sez. I 29 ottobre 1992, n. 535
Dir. Giur. Agr., vol. amb000, an. 3 (1994), fasc. 6, pt. 2, pag. 373-374
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18253; D18258
Secondo la decisione annotata l' art. 4 l. 47/1985 non ha abrogato l' art. 15 l.r. Toscana n. 61/1979 che, nel territorio del parco naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, attribuisce al presidente del Consorzio il potere di vigilanza sull' attivita' urbanistico-edilizia ed il conseguente potere di ordinare la demolizione delle opere abusive. Il TAR afferma, poi, che non e' da ritenersi applicabile il termine di 90 giorni previsto dall' art. 7 l. 47/1985 per la rimozione delle opere abusive, non prevedendo la disciplina regionale un richiamo a tale riguardo. Viene inoltre affermato il principio secondo cui il provvedimento di demolizione non richiede motivazione essendo sufficiente l' evidenziata mancanza di autorizzazione e l' esistenza di un contrasto insanabile tra l' opera eseguita e le caratteristiche della zona. Tale provvedimento, infine, non deve essere comunicato al privato per mancanza di utilita' della partecipazione di questi. L' A. esamina la questione con particolare riguardo alla riconosciuta prevalenza della legge regionale su quella statale relativa ai parchi, secondo il principio "lex specialis per generalem non derogatur".
art. 15 l.r. TO 13 dicembre 1979, n. 61 art. 4 l. 28 febbraio 1985, n. 47 art. 7 comma 3 l. 28 febbraio 1985, n. 47 art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241
Ist. dir. agrario - Univ. FI



Ritorna al menu della banca dati