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| IDG940704849 | |
| 94.07.04849 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Pascone Giovanni
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| Norme regionali in materia edilizia: specialita' o esclusivita'?
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| Nota a TAR TO sez. I 29 ottobre 1992, n. 535
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| Dir. Giur. Agr., vol. amb000, an. 3 (1994), fasc. 6, pt. 2, pag.
373-374
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D18253; D18258
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| Secondo la decisione annotata l' art. 4 l. 47/1985 non ha abrogato l'
art. 15 l.r. Toscana n. 61/1979 che, nel territorio del parco
naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, attribuisce al
presidente del Consorzio il potere di vigilanza sull' attivita'
urbanistico-edilizia ed il conseguente potere di ordinare la
demolizione delle opere abusive. Il TAR afferma, poi, che non e' da
ritenersi applicabile il termine di 90 giorni previsto dall' art. 7
l. 47/1985 per la rimozione delle opere abusive, non prevedendo la
disciplina regionale un richiamo a tale riguardo. Viene inoltre
affermato il principio secondo cui il provvedimento di demolizione
non richiede motivazione essendo sufficiente l' evidenziata mancanza
di autorizzazione e l' esistenza di un contrasto insanabile tra l'
opera eseguita e le caratteristiche della zona. Tale provvedimento,
infine, non deve essere comunicato al privato per mancanza di
utilita' della partecipazione di questi. L' A. esamina la questione
con particolare riguardo alla riconosciuta prevalenza della legge
regionale su quella statale relativa ai parchi, secondo il principio
"lex specialis per generalem non derogatur".
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| art. 15 l.r. TO 13 dicembre 1979, n. 61
art. 4 l. 28 febbraio 1985, n. 47
art. 7 comma 3 l. 28 febbraio 1985, n. 47
art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241
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| Ist. dir. agrario - Univ. FI
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