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212539
IDG940904870
94.09.04870 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Santacroce Giorgio
La legge antidroga tra referendum abrogativo e discrezionalita' giudiziaria
Nota a Cass. sez. I pen. 9 giugno 1993
Giust. pen., s. 7, an. 99 (1994), fasc. 4, pt. 2, pag. 251-256
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51414
Una volta espresso il limite quantitativo della "dose media giornaliera", e' venuta meno ogni possibilita' di configurare come illecito penale la detenzione per uso personale di droga, indipendentemente dalla quantita' di essa. Il giudice, tuttavia, e' tenuto a verificare quale sia la destinazione reale della sostanza detenuta e, a tal fine, viene indicata, sia pure a titolo orientativo, una serie di elementi dai quali e' possibile desumere, caso per caso, la prova della realizzazione di un' attivita' di spaccio. Sintetizzato, cosi', il contenuto della sentenza in epigrafe, l' A. ritiene che la soluzione offerta dalla giurisprudenza risponda solo in parte agli interrogativi posti dai vuoti legislativi apertisi sul versante giudiziario, non potendo escludersi possibilita' interpretative che demotivino impegni di lotta al traffico e allo spaccio di droga assunti dall' Italia in sede internazionale. Da qui l' A. rileva la necessita' di una rilettura del senso e della portata del nuovo quadro normativo, per indicare i possibili meccanismi giudiziari e legislativi, capaci di evitare gli effetti perversi che possono derivare dall' abrogazione tout court di singole norme o pezzi di norme.
art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 art. 75 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 d.p.r. 5 giugno 1993, n. 171
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