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| IDG940904870 | |
| 94.09.04870 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Santacroce Giorgio
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| La legge antidroga tra referendum abrogativo e discrezionalita'
giudiziaria
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| Nota a Cass. sez. I pen. 9 giugno 1993
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| Giust. pen., s. 7, an. 99 (1994), fasc. 4, pt. 2, pag. 251-256
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D51414
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| Una volta espresso il limite quantitativo della "dose media
giornaliera", e' venuta meno ogni possibilita' di configurare come
illecito penale la detenzione per uso personale di droga,
indipendentemente dalla quantita' di essa. Il giudice, tuttavia, e'
tenuto a verificare quale sia la destinazione reale della sostanza
detenuta e, a tal fine, viene indicata, sia pure a titolo
orientativo, una serie di elementi dai quali e' possibile desumere,
caso per caso, la prova della realizzazione di un' attivita' di
spaccio. Sintetizzato, cosi', il contenuto della sentenza in
epigrafe, l' A. ritiene che la soluzione offerta dalla giurisprudenza
risponda solo in parte agli interrogativi posti dai vuoti legislativi
apertisi sul versante giudiziario, non potendo escludersi
possibilita' interpretative che demotivino impegni di lotta al
traffico e allo spaccio di droga assunti dall' Italia in sede
internazionale. Da qui l' A. rileva la necessita' di una rilettura
del senso e della portata del nuovo quadro normativo, per indicare i
possibili meccanismi giudiziari e legislativi, capaci di evitare gli
effetti perversi che possono derivare dall' abrogazione tout court di
singole norme o pezzi di norme.
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| art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 75 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309
d.p.r. 5 giugno 1993, n. 171
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