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212589
IDG940904920
94.09.04920 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Nunziata Massimo
Una inaccettabile incongruenza del meccanismo di pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie (ex art. 16 comma 1 l. 24 novembre 1981, n. 689)
Riv. pen., an. 120 (1994), fasc. 4, pag. 367
F4252; D50324
L' art. 16 l. 689/1981 consente il pagamento in misura ridotta di tutte le sanzioni amministrative pecuniarie, prevedendo la riduzione pari ad un terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, ovvero, se l' importo e' inferiore, pari al doppio del minimo. Emerge, pero', una questione applicativa allorche' una norma descrittiva di una violazione amministrativa non indichi il limite minimo della sanzione. In questo caso la giurisprudenza di legittimita' ha indicato come termine minimo di riferimento quello previsto dall' art. 10 della stessa l. 689/1981, che reca i limiti minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie amministrative e che, attualmente, e' di lire quattromila. L' aberrante conseguenza e' che l' autore di una violazione amministrativa per la quale non sia specificamente fissato un limite minimo della sanzione pecuniaria, puo' adempiere l' obbligazione del pagamento a cui e' tenuto con la corresponsione di una somma obiettivamente irrisoria (lire ottomila), quale che sia il limite massimo dell' importo previsto. Delineato il problema, l' A. indica le vie per ovviare alle aberranti conseguenze applicative che l' attuale dettato normativo produce.
art. 10 l. 24 novembre 1981, n. 689 art. 61 l. 24 novembre 1981, n. 689
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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