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212591
IDG940904922
94.09.04922 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pezzullo Matilde
Note a margine della sentenza n. 4/1993 delle SS.UU. della Cassazione in tema di legge Galasso
Nota a Cass. sez. un. pen. 23 aprile 1993, n. 4
Riv. pen., vol. amb000, an. 120 (1994), fasc. 4, pag. 405-406
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1822; D18250; D540
La prima massima della sentenza afferma l' immediata operativita' della normativa impositiva dei vincoli territoriali paesaggistici della "legge Galasso" n. 431/1985 anche alle costruzioni gia' autorizzate all' entrata in vigore della legge. Il problema viene risolto, in maniera condivisibile, sostiene l' A., partendo dal punto di vista dei requisiti di efficacia dell' atto amministrativo concessorio o autorizzativo che devono essere ricercati anche successivamente all' emanazione dell' atto e a quali condizioni. Cosicche' la concessione non puo' e non deve essere valutata solo in base alle norme in vigore alla data di emanazione dell' atto, ma deve andare oltre e coinvolgere, in determinati casi, anche norme successivamente emanate. Tale interpretazione non comporta una inaccettabile efficacia retroattiva della norma penale. La seconda massima ribadisce il principio per cui il termine di tre anni previsto dalla concessione edilizia per l' ultimazione dei lavori e' termine perentorio.
art. 4 comma 4 l. 28 gennaio 1977, n. 10 l. 8 agosto 1985, n. 431
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