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| IDG940904922 | |
| 94.09.04922 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Pezzullo Matilde
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| Note a margine della sentenza n. 4/1993 delle SS.UU. della Cassazione
in tema di legge Galasso
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| Nota a Cass. sez. un. pen. 23 aprile 1993, n. 4
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| Riv. pen., vol. amb000, an. 120 (1994), fasc. 4, pag. 405-406
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D1822; D18250; D540
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| La prima massima della sentenza afferma l' immediata operativita'
della normativa impositiva dei vincoli territoriali paesaggistici
della "legge Galasso" n. 431/1985 anche alle costruzioni gia'
autorizzate all' entrata in vigore della legge. Il problema viene
risolto, in maniera condivisibile, sostiene l' A., partendo dal punto
di vista dei requisiti di efficacia dell' atto amministrativo
concessorio o autorizzativo che devono essere ricercati anche
successivamente all' emanazione dell' atto e a quali condizioni.
Cosicche' la concessione non puo' e non deve essere valutata solo in
base alle norme in vigore alla data di emanazione dell' atto, ma deve
andare oltre e coinvolgere, in determinati casi, anche norme
successivamente emanate. Tale interpretazione non comporta una
inaccettabile efficacia retroattiva della norma penale. La seconda
massima ribadisce il principio per cui il termine di tre anni
previsto dalla concessione edilizia per l' ultimazione dei lavori e'
termine perentorio.
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| art. 4 comma 4 l. 28 gennaio 1977, n. 10
l. 8 agosto 1985, n. 431
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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