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212594
IDG940904925
94.09.04925 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Alibrandi Alfonso
Cenni sulla bancarotta preferenziale
Riv. pen., an. 120 (1994), fasc. 7-8, pag. 705-707
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31320; D50102; D5373
La sentenza della V sezione penale della Corte di Cassazione del 19 aprile 1988, prendendo in esame un' ipotesi di bancarotta preferenziale, si e' soffermata sull' elemento psicologico del delitto ed ha affermato che ai fini del dolo specifico di questo delitto, mentre occorre che il vantaggio a favore di alcuni creditori sia voluto direttamente, per quanto riguarda il danno agli altri creditori e' sufficiente che ne sia accettata l' eventualita'. L' A. prende spunto da questa pronuncia per svolgere alcuni rilievi sulla figura delittuosa che la legge fallimentare prevede e sanziona all' art. 216 comma 3. Al termine dell' indagine sull' elemento psicologico del reato di bancarotta preferenziale, richiamata l' evoluzione della dottrina in materia di dolo specifico, l' A. ritiene condivisibile senza riserve l' affermazione fatta a proposito dell' elemento soggettivo del reato in esame dalla sentenza citata.
art. 216 comma 3 l. fall.
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