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212596
IDG940904927
94.09.04927 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Favino Luigi
Verita' rilevata e verita' accertata. Foto e mere indicazioni quando non sono elementi di riscontro alla chiamata in reita' del "collaboratore"
Nota a Cass. sez. I pen. 2 novembre 1993, n. 4165
Riv. pen., an. 120 (1994), fasc. 7-8, pag. 762
D6113; D61406; D6148
La sentenza annotata afferma che la chiamata di correo da parte di un collaboratore di giustizia costituisce indizio grave di colpevolezza quando sia sorretta da elementi di riscontro estranei rispetto alla dichiarazione del collaborante. "Per costante giurisprudenza, afferma la sentenza, la mera indicazione di un soggetto quale uomo d' onore senza indicazione di ulteriori fatti specifici realizzati in conseguenza di tale qualifica non costituisce elemento di prova, nemmeno sotto il profilo di indizio grave", cosi' come una riproduzione fotografica in cui compaiono il collaborante e l' accusato, "pur importante elemento ai fini della credibilita', non puo' costituire elemento di riscontro alla chiamata di reita', risolvendosi in elemento intrinseco, e non estrinseco, alla dichiarazione". L' A. rileva l' importanza della pronuncia per quanto riguarda la discriminante fra circostanze intrinseche e circostanze estrinseche ai fini del riscontro della chiamata di correo. Emerge altresi' l' insegnamento sui limiti e sulla validita' del pentitismo e sull' esigenza di liberare la giustizia, afferma l' A., dal tabu' della verita' "rivelata" rispetto al principio di civilta' giuridica della verita' "accertata".
art. 273 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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