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| IDG940904927 | |
| 94.09.04927 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Favino Luigi
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| Verita' rilevata e verita' accertata. Foto e mere indicazioni quando
non sono elementi di riscontro alla chiamata in reita' del
"collaboratore"
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| Nota a Cass. sez. I pen. 2 novembre 1993, n. 4165
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| Riv. pen., an. 120 (1994), fasc. 7-8, pag. 762
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| D6113; D61406; D6148
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| La sentenza annotata afferma che la chiamata di correo da parte di un
collaboratore di giustizia costituisce indizio grave di colpevolezza
quando sia sorretta da elementi di riscontro estranei rispetto alla
dichiarazione del collaborante. "Per costante giurisprudenza, afferma
la sentenza, la mera indicazione di un soggetto quale uomo d' onore
senza indicazione di ulteriori fatti specifici realizzati in
conseguenza di tale qualifica non costituisce elemento di prova,
nemmeno sotto il profilo di indizio grave", cosi' come una
riproduzione fotografica in cui compaiono il collaborante e l'
accusato, "pur importante elemento ai fini della credibilita', non
puo' costituire elemento di riscontro alla chiamata di reita',
risolvendosi in elemento intrinseco, e non estrinseco, alla
dichiarazione". L' A. rileva l' importanza della pronuncia per quanto
riguarda la discriminante fra circostanze intrinseche e circostanze
estrinseche ai fini del riscontro della chiamata di correo. Emerge
altresi' l' insegnamento sui limiti e sulla validita' del pentitismo
e sull' esigenza di liberare la giustizia, afferma l' A., dal tabu'
della verita' "rivelata" rispetto al principio di civilta' giuridica
della verita' "accertata".
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| art. 273 c.p.p.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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