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| IDG941104954 | |
| 94.11.04954 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Mengozzi Paolo
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| La seconda direttiva bancaria, il mutuo riconoscimento e la tutela
dell' interesse generale degli Stati membri
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| Riv. dir. eur., (1993), fasc. 3, pag. 447-469
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| (Sommario: - Il coordinamento tra armonizzazione minima e
precisazione dell' operare in materia di principio del mutuo
riconoscimento nella struttura della Direttiva. - Il modo in cui la
Direttiva stabilisce il proprio campo di applicazione. - Le
precisazioni contenute nell' art. 18 par. 1 e la liberta' che la
Direttiva lascia agli Stati membri di autorizzare enti creditizi
ispirati al modello della banca universale o a quello della banca
specializzata. - Il fondamento sul quale si e' basata l' affermazione
del principio del mutuo riconoscimento nel diritto comunitario. - I
differenti contesti nei quali nell' esperienza giuridica comunitaria
si determinano i fenomeni che usualmente si ritengono ispirati al
principio del mutuo riconoscimento. - Il principio di cooperazione. -
Lo spazio che la Direttiva lascia a ciascuno Stato membro di tutelare
unilateralmente il proprio "interesse generale". La nozione di
interesse generale. - La facolta' per ogni Stato di dettare
disposizioni piu' severe di quelle fissate dagli artt. 4, 5, 11, 12 e
16 per quel che riguarda gli enti autorizzati dalle proprie autorita'
competenti. - L' art. 19 d.lg. 385/1993 (t.u. delle leggi in materia
bancaria): la sua incompatibilita' con il diritto comunitario. - Il
principio della responsabilita' dello Stato per danni causati ai
singoli da violazioni del diritto comunitario ad esso imputabili. -
L' eventuale responsabilita' dello Stato italiano per i danni causati
dalla mancata adozione di un sistema di valutazione caso per caso
della qualita' dei soci in attuazione della Direttiva 89/646)
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| art. 25 l. 19 febbraio 1992, n. 142
d.lg. 1 settembre 1993, n. 385
Dir. CEE 89/646
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| Ist. dir. internazionale - Univ. FI
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