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212674
IDG941205005
94.12.05005 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
La Torre Giovanni
Immobili di interesse storico e artistico appartenenti ad enti locali. Inalienabilita'
Amm. it., vol. amb000, an. 49 (1994), fasc. 6, pag. 922-924
D18254; D13014
L' art. 24 comma 1 l. 1089/1939 prevede la facolta' per il Ministero competente di autorizzare l' alienazione di cose di antichita' e d' arte, di proprieta' dello Stato o di altri enti pubblici, purche' non ne derivi danno alla loro conservazione. L' adunanza generale del Consiglio di Stato ha affrontato, con la decisione n. 58/1989, il problema della compatibilita' di questa normativa con quella di cui agli artt. 822 e 823 c.c., che sanciscono la inalienabilita' dei beni suddetti. E' da condividere, a giudizio dell' A., l' orientamento espresso dall' adunanza generale, secondo cui i beni di interesse storico e artistico appartenenti a Enti locali devono essere considerati inalienabili.
art. 24 comma 1 l. 1 giugno 1939, n. 1089 art. 822 c.c. art. 823 c.c. Cons. Stato ad. gen. 13 luglio 1989, n. 58
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