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212682
IDG941205013
94.12.05013 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pifferi Giuseppe
Illegittima e' la "reformatio in peius" del trattamento economico, ma ammissibili sono modifiche che non ne riducono l' importo dovuto
Nota a Cons. Stato sez. V 17 luglio 1991, n. 1030
Amm. it., an. 49 (1994), fasc. 6, pag. 1010-1011
D143; D7440
Secondo la decisione annotata il principio di divieto della "reformatio in peius" va inteso nel senso della salvaguardia del trattamento complessivo fruito dal pubblico dipendente e non comporta alcuna garanzia per quanto concerne l' attribuzione dei livelli retributivi, che ben possono essere variati dall' amministrazione, sempre che sia assicurata al dipendente una retribuzione complessiva non inferiore a quella precedentemente percepita. Sintetiche considerazioni dell' A., che valuta la portata applicativa del principio suddetto.
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