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212796
IDG941505127
94.15.05127 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Simone R.
Osservazione a App. Torino 18 gennaio 1993
Foro it., an. 119 (1994), fasc. 7-8, pt. 1, pag. 2232-2235
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D311320
La sentenza in epigrafe affronta il problema della liceita', o no, della attivita' degli imitatori delle componenti di autovetture, soggette a frequente rottura. Nella fattispecie si trattava di gruppi ottici. La sentenza nega l' autonoma brevettabilita' di tale componente. Afferma altresi' il principio secondo cui il giudizio sulla ricorrenza del requisito della novita' deve essere condotto sulla base di una valutazione globale della soluzione estetica adottata, nella fattispecie escludendo la sussistenza del requisito della novita' estrinseca di un gruppo ottico per autovettura. L' A. esamina la questione e la soluzione accolta dalla sentenza, alla luce di dottrina e giurisprudenza di merito, nei confronti di parte della quale segna una netta chiusura.
art. 5 r.d. 25 agosto 1940, n. 1411 art. 2593 c.c.



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