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| IDG941505131 | |
| 94.15.05131 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Nogler Luca
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| Le disposizioni legislative di interpretazione autentica come tecnica
di previsione della retroattivita'
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| Nota a C. Cost. 10 febbraio 1993, n. 39
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| Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 7, pt. 1, pag. 301-304
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| F71; D0112; D021430
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| La sentenza annotata dichiara l' incostituzionalita' dell' art. 13
comma 1 l. 412/1991, di interpretazione autentica dell' art. 52 l.
88/1989, "nella parte in cui e' applicabile anche ai rapporti sorti
precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque
pendenti alla stessa data". L' A. esamina la problematica delle leggi
in interpretazione autentica, che appaiono come una tecnica
legislativa per retroagire. Tranne che in materia penale, non
sussistono limiti diretti alla retroattivita'. Ne esistono, invece,
di indiretti, come ad esempio l' art. 3 Cost., come affermato dalla
sentenza annotata. Infatti la Corte Costituzionale riconosce la
efficacia retroattiva dell' art. 13 comma 1 cit., ma ne valuta la
retroattivita' in relazione alla disparita' di trattamento tra
rapporti esauritisi in vigenza dell' art. 52 l. 88/1989 e rapporti
che, sebbene sorti o pendenti precedentemente alla data di entrata in
vigore dell' art. 13 cit., sottostanno all' applicazione di quest'
ultima norma. L' A. ritiene condivisibile l' affermazione dottrinale
secondo cui si impone "ormai una revisione critica delle regole di
ammissibilita' del ricorso all' interpretazione autentica,
soprattutto a livello costituzionale e senza trascurare anche il
profilo dell' eventuale violazione dell' art. 81".
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| art. 52 l. 9 marzo 1989, n. 88
art. 13 comma 1 l. 30 dicembre 1991, n. 412
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