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212800
IDG941505131
94.15.05131 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Nogler Luca
Le disposizioni legislative di interpretazione autentica come tecnica di previsione della retroattivita'
Nota a C. Cost. 10 febbraio 1993, n. 39
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 7, pt. 1, pag. 301-304
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
F71; D0112; D021430
La sentenza annotata dichiara l' incostituzionalita' dell' art. 13 comma 1 l. 412/1991, di interpretazione autentica dell' art. 52 l. 88/1989, "nella parte in cui e' applicabile anche ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data". L' A. esamina la problematica delle leggi in interpretazione autentica, che appaiono come una tecnica legislativa per retroagire. Tranne che in materia penale, non sussistono limiti diretti alla retroattivita'. Ne esistono, invece, di indiretti, come ad esempio l' art. 3 Cost., come affermato dalla sentenza annotata. Infatti la Corte Costituzionale riconosce la efficacia retroattiva dell' art. 13 comma 1 cit., ma ne valuta la retroattivita' in relazione alla disparita' di trattamento tra rapporti esauritisi in vigenza dell' art. 52 l. 88/1989 e rapporti che, sebbene sorti o pendenti precedentemente alla data di entrata in vigore dell' art. 13 cit., sottostanno all' applicazione di quest' ultima norma. L' A. ritiene condivisibile l' affermazione dottrinale secondo cui si impone "ormai una revisione critica delle regole di ammissibilita' del ricorso all' interpretazione autentica, soprattutto a livello costituzionale e senza trascurare anche il profilo dell' eventuale violazione dell' art. 81".
art. 52 l. 9 marzo 1989, n. 88 art. 13 comma 1 l. 30 dicembre 1991, n. 412



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