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212808
IDG941505139
94.15.05139 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Frau Riccardo
Sottrazione di titoli di credito al portatore e responsabilita' della banca per incauta negoziazione
Nota a Cass. sez. I civ. 15 aprile 1992, n. 4571
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 7, pt. 1A, pag. 1089-1100
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D314; D31572
La sentenza annotata trae origine da una rapina di titoli al portatore (gia' sorteggiati per il rimborso) ai danni di due portavalori della Banca Popolare di Padova. A seguito di cio', la Procura della Repubblica di Padova aveva disposto il sequestro penale di detti titoli. Di tale provvedimento veniva pubblicata notizia sul quotidiano economico "Il Sole-24 Ore", con l' elenco completo dei titoli rapinati. Il provvedimento veniva altresi' notificato all' ICIPU, ente emittente. Ciononostante, parte dei titoli veniva pagata da due banche, successivamente rimborsate dall' ICIPU. Cio' posto, avendo la Banca Popolare di Padova intimato a tali banche la rifusione degli importi di tali titoli imprudentemente rimborsati, veniva promossa azione contro tali istituti, nonche' contro il Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche (Crediop) quale ente incorporante ex lege l' ICIPU. Nei primi due gradi del giudizio i giudici di merito affermavano la colpa dei convenuti per imprudente negoziazione di titoli. La Cassazione, con la sentenza annotata, respinge i ricorsi delle due banche convenute. L' A. esamina la sentenza con particolare riguardo alle precisazioni sul grado di diligenza debba attendersi e pretendere dalle banche in occasione dello svolgimento di operazioni, in particolare per quanto riguarda il pagamento dei titoli di credito. Risolta la questione nel senso della esigibilita' della diligenza professionale, l' A. affronta l' ultimo problema se sia liberatorio o meno, per la banca, il pagamento di titoli di credito a persona diversa dal legittimo prenditore e, in caso affermativo, a quali condizioni tale effetto possa verificarsi.
art. 2006 c.c.



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