| La sentenza annotata trae origine da una rapina di titoli al
portatore (gia' sorteggiati per il rimborso) ai danni di due
portavalori della Banca Popolare di Padova. A seguito di cio', la
Procura della Repubblica di Padova aveva disposto il sequestro penale
di detti titoli. Di tale provvedimento veniva pubblicata notizia sul
quotidiano economico "Il Sole-24 Ore", con l' elenco completo dei
titoli rapinati. Il provvedimento veniva altresi' notificato all'
ICIPU, ente emittente. Ciononostante, parte dei titoli veniva pagata
da due banche, successivamente rimborsate dall' ICIPU. Cio' posto,
avendo la Banca Popolare di Padova intimato a tali banche la
rifusione degli importi di tali titoli imprudentemente rimborsati,
veniva promossa azione contro tali istituti, nonche' contro il
Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche (Crediop) quale ente
incorporante ex lege l' ICIPU. Nei primi due gradi del giudizio i
giudici di merito affermavano la colpa dei convenuti per imprudente
negoziazione di titoli. La Cassazione, con la sentenza annotata,
respinge i ricorsi delle due banche convenute. L' A. esamina la
sentenza con particolare riguardo alle precisazioni sul grado di
diligenza debba attendersi e pretendere dalle banche in occasione
dello svolgimento di operazioni, in particolare per quanto riguarda
il pagamento dei titoli di credito. Risolta la questione nel senso
della esigibilita' della diligenza professionale, l' A. affronta l'
ultimo problema se sia liberatorio o meno, per la banca, il pagamento
di titoli di credito a persona diversa dal legittimo prenditore e, in
caso affermativo, a quali condizioni tale effetto possa verificarsi.
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