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212812
IDG941505143
94.15.05143 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Spiazzi Dante
Sulla competenza a decidere in ordine alla correzione di una sentenza appellata
Nota a ord. App. Venezia 2 giugno 1993
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 7, pt. 1B, pag. 689-695
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4164
Secondo l' ordinanza in epigrafe, la correzione di omissioni o di errori di sentenza di primo grado chiesto in sede di appello compete al collegio e non all' istruttore. Per quanto riguarda la domanda di correzione basata sulla circostanza che la motivazione della sentenza appellata aveva dichiarato che andava concessa la provvisoria esecutivita' e, invece, la clausola relativa non era stata inserita nel dispositivo, l' ordinanza afferma che la fattispecie non riguarda un errore materiale ma una interpretazione della sentenza, di competenza del giudice dell' esecuzione. L' A. esamina la questione della correzione delle sentenze sulla base degli artt. 287 e 288 c.p.c., prima della riforma del codice di rito di cui alla l. 353/1990. Ritiene che la domanda di correzione di una sentenza di "prime cure" fondata sugli artt. 287 e 288 cit., dia luogo, in senso lato, ad una impugnazione. L' A. solleva dubbi riguardo alla soluzione prospettata nell' ordinanza.
art. 287 c.p.c. art. 288 c.p.c.



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