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| IDG941505143 | |
| 94.15.05143 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Spiazzi Dante
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| Sulla competenza a decidere in ordine alla correzione di una sentenza
appellata
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| Nota a ord. App. Venezia 2 giugno 1993
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| Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 7, pt. 1B, pag. 689-695
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D4164
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| Secondo l' ordinanza in epigrafe, la correzione di omissioni o di
errori di sentenza di primo grado chiesto in sede di appello compete
al collegio e non all' istruttore. Per quanto riguarda la domanda di
correzione basata sulla circostanza che la motivazione della sentenza
appellata aveva dichiarato che andava concessa la provvisoria
esecutivita' e, invece, la clausola relativa non era stata inserita
nel dispositivo, l' ordinanza afferma che la fattispecie non riguarda
un errore materiale ma una interpretazione della sentenza, di
competenza del giudice dell' esecuzione. L' A. esamina la questione
della correzione delle sentenze sulla base degli artt. 287 e 288
c.p.c., prima della riforma del codice di rito di cui alla l.
353/1990. Ritiene che la domanda di correzione di una sentenza di
"prime cure" fondata sugli artt. 287 e 288 cit., dia luogo, in senso
lato, ad una impugnazione. L' A. solleva dubbi riguardo alla
soluzione prospettata nell' ordinanza.
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| art. 287 c.p.c.
art. 288 c.p.c.
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