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| IDG941505151 | |
| 94.15.05151 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Tassone Stefania
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| Annullamento con rinvio al giudice di primo grado e tutela dei
controinteressati pretermessi: un dubbio per l' Adunanza plenaria
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| Nota a Cons. Stato sez. IV 1 febbraio 1994, n. 82
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| Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 7, pt. 3A, pag. 473-482
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D15308
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| Nel caso di specie un privato aveva impugnato la graduatoria per l'
assegnazione, da parte dell' Istituto case popolari, di quaranta
alloggi in proprieta', lamentando l' illegittima attribuzione di un
punteggio inferiore a quello che gli sarebbe realmente spettato.
Mentre il TAR in primo grado aveva respinto il ricorso, la sezione
sembra invece essere di diverso avviso, afferma l' A., ma si pone,
prima di statuire nel merito, il problema della sorte di tutti gli
altri soggetti indicati nella graduatoria di assegnazione; in caso di
decisione difforme da quella resa in primo grado le posizioni di
questi soggetti rispetto all' assegnazione subirebbero degli incisivi
mutamenti e, poiche' risulta dagli atti che essi non sono stati
destinatari della notificazione del ricorso di primo grado, ne' il
TAR ha ordinato l' integrazione del contraddittorio, il giudice d'
appello dovrebbe procedere all' annullamento della sentenza di primo
grado con rinvio al primo giudice, sussistendo un caso di difetto di
procedura ex art. 35 l. 1034/1971. L' A. approfondisce l' esame dell'
istituto dell' annullamento con rinvio da parte del Consiglio di
Stato al giudice di primo grado, disciplinato dall' art. 35 l.
1034/1971, evidenziando le problematiche e le carenze ad esso
connesse, in riferimento ad un giusto contemperamento tra efficienza
dell' attivita' giurisdizionale e principio di economia processuale
da un lato e esigenze di regolare instaurazione del contraddittorio e
di salvaguardia del doppio grado di giurisdizione dall' altro.
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| art. 35 l. 6 dicembre 1971, n. 1034
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