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212823
IDG941505154
94.15.05154 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mandrioli Crisanto
In tema di coordinazione tra il nuovo art. 38 comma 1 c.p.c. e l' immutato art. 187 comma 3 c.p.c.
Giur. it., an. 146 (1994), fasc. 7, pt. 4, pag. 153-156
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4022
L' A. affronta il tema interpretativo dell' art. 38 comma 1 c.p.c., relativamente alla sua compatibilita' con il non abrogato ne' modificato art. 187 comma 3 c.p.c. In particolare viene esaminato il problema del significato da attribuire, e degli effetti conseguenti diversi, all' espressione della norma, secondo la quale "l' incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi di cui all' art. 38, sono rilevate, anche d' ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione". L' A. espone le ragioni per le quali non ritiene che sussista contrasto tra le norme dei due articoli in questione, e che la permanente operativita' dell' art. 187 comma 3 possa essere ritenuta implicita nel sistema, permanendo, comunque, l' obbligo del giudice istruttore che abbia rilevato d' ufficio l' incompetenza, di dare avvio all' iter dell' immediata decisione sulla competenza.
art. 38 comma 1 c.p.c. art. 187 comma 3 c.p.c.



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