| L' A. affronta il tema interpretativo dell' art. 38 comma 1 c.p.c.,
relativamente alla sua compatibilita' con il non abrogato ne'
modificato art. 187 comma 3 c.p.c. In particolare viene esaminato il
problema del significato da attribuire, e degli effetti conseguenti
diversi, all' espressione della norma, secondo la quale "l'
incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio
nei casi di cui all' art. 38, sono rilevate, anche d' ufficio, non
oltre la prima udienza di trattazione". L' A. espone le ragioni per
le quali non ritiene che sussista contrasto tra le norme dei due
articoli in questione, e che la permanente operativita' dell' art.
187 comma 3 possa essere ritenuta implicita nel sistema, permanendo,
comunque, l' obbligo del giudice istruttore che abbia rilevato d'
ufficio l' incompetenza, di dare avvio all' iter dell' immediata
decisione sulla competenza.
| |