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212831
IDG941505162
94.15.05162 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Caravita Beniamino
Buon andamento ed efficienza dell' amministrazione o buon andamento ed efficienza dell' ordinamento?
Nota a C. Cost. 14 ottobre 1993, n. 376
Riv. giur. ambiente, vol. amb000, an. 9 (1994), fasc. 2, pag. 246-247
D545; D18250; D18223; D022
La sentenza annotata dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell' art. 1 sexies comma 2 l. 431/1985. La questione era stata sollevata, in riferimento all' art. 97 Cost., nella parte in cui prevede l' obbligo, anziche' la facolta', del giudice di ordinare il ripristino dello stato originario dei luoghi a spese del condannato, anche nel caso in cui abbia ottenuto dalla p.a. l' autorizzazione in sanatoria e la concessione. La Corte ha dichiarato la non fondatezza della questione sulla base della affermazione secondo cui l' art. 97 Cost. si rivolge alla sola p.a. e, al massimo, alle leggi concernenti l' organizzazione della giustizia, ma non all' esercizio della funzione giurisdizionale. Secondo l' A., l' ordinanza di rimessione poteva essere presa in considerazione in quanto sollevava un problema di razionalita' e di coordinamento, e quindi di efficienza e buon andamento, dell' "intero ordinamento", che poteva essere riguardato in riferimento all' art. 97 Cost. La Corte avrebbe potuto prendere occasione, ritiene l' A., per definire l' ambito di applicazione dell' art. 97, come rivolto a imporre congruenza e razionalita' all' intero ordinamento, sia per far presente al legislatore l' istanza sempre piu' pressante del coordinamento e della razionalizzazione della normativa ambientale.
art. 97 Cost. art. 1 sexies comma 2 l. 8 agosto 1985, n. 431



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