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| IDG941505163 | |
| 94.15.05163 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Cecchetti Marcello
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| Rilevanza costituzionale dell' ambiente e argomentazioni della Corte
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| Nota a C. Cost. 30 luglio 1993, n. 365
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| Riv. giur. ambiente, vol. amb000, an. 9 (1994), fasc. 2, pag. 252-257
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D18801
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| La sentenza annotata dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimita' costituzionale dell' art. 21 comma 3 l.
319/1976. La questione era stata sollevata in riferimento agli artt.
4 e 41 Cost., riguardo ai limiti di accettabilita' delle immissioni
di cloruri in acque dolci. Secondo l' A., i problemi da risolvere
riguardavano: le c.d. tecnological questions, se, cioe', i limiti di
accettabilita' delle emissioni di cloruri fissati dal legislatore
fossero giustificabili razionalmente, sul piano scientifico, in
rapporto alla tutela delle acque dagli inquinamenti; il bilanciamento
tra interessi costituzionalmente protetti, attraverso la verifica
della ragionevolezza del bilanciamento operato dal legislatore. La
Corte, invece, ha ritenuto che la primarieta' e la rilevanza dell'
ambiente sul piano costituzionale sono di per se' sufficienti a
giustificare i limiti posti discrezionalmente dal legislatore: da qui
la manifesta infondatezza della questione. L' A. rileva l' esigenza
della formulazione di una nozione di ambiente sufficientemente
precisa, tuttora assente nella giurisprudenza costituzionale, in
relazione alla quale vengano chiariti i contenuti, i contorni, le
dimensioni e i rapporti tra l' interesse ambientale, gli elementi che
lo compongono e gli altri interessi pariordinati.
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| art. 21 comma 3 l. 10 maggio 1976, n. 319
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