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212832
IDG941505163
94.15.05163 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cecchetti Marcello
Rilevanza costituzionale dell' ambiente e argomentazioni della Corte
Nota a C. Cost. 30 luglio 1993, n. 365
Riv. giur. ambiente, vol. amb000, an. 9 (1994), fasc. 2, pag. 252-257
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18801
La sentenza annotata dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell' art. 21 comma 3 l. 319/1976. La questione era stata sollevata in riferimento agli artt. 4 e 41 Cost., riguardo ai limiti di accettabilita' delle immissioni di cloruri in acque dolci. Secondo l' A., i problemi da risolvere riguardavano: le c.d. tecnological questions, se, cioe', i limiti di accettabilita' delle emissioni di cloruri fissati dal legislatore fossero giustificabili razionalmente, sul piano scientifico, in rapporto alla tutela delle acque dagli inquinamenti; il bilanciamento tra interessi costituzionalmente protetti, attraverso la verifica della ragionevolezza del bilanciamento operato dal legislatore. La Corte, invece, ha ritenuto che la primarieta' e la rilevanza dell' ambiente sul piano costituzionale sono di per se' sufficienti a giustificare i limiti posti discrezionalmente dal legislatore: da qui la manifesta infondatezza della questione. L' A. rileva l' esigenza della formulazione di una nozione di ambiente sufficientemente precisa, tuttora assente nella giurisprudenza costituzionale, in relazione alla quale vengano chiariti i contenuti, i contorni, le dimensioni e i rapporti tra l' interesse ambientale, gli elementi che lo compongono e gli altri interessi pariordinati.
art. 21 comma 3 l. 10 maggio 1976, n. 319



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