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| IDG941505177 | |
| 94.15.05177 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Di Domenico Mario
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| La determinazione del fondo spese nel concordato preventivo e la
costituzionalita' del diniego del reclamo
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| Nota a ord. App. Roma 10 marzo 1994
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| Giur. merito, an. 26 (1994), fasc. 3, pt. 1, pag. 418-421
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D31300; D3136
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| La somma che a giudizio del Tribunale si presume necessaria allo
svolgimento dell' intera procedura di concordato preventivo non pare
condizionata da un criterio di previsione programmatico delle spese.
L' ordine perentorio del Tribunale al concordante, considerato
meritevole del beneficio alla procedura, di versare le somme entro
otto giorni a pena di dichiarazione di fallimento non e' reclamabile
alla Corte d' Appello, neppure limitatamente al criterio di
determinazione di dette spese necessarie alla procedura e presunte
tali dal Tribunale per l' attuazione delle sue funzioni
giurisdizionali. Il pensiero dell' A. punta a qualificare, con gli
apporti della migliore dottrina, l' ordine del Tribunale come figura
assimilabile alla ingiunzione di pagamento, per il suo carattere
decisorio e l' incidenza in tale senso sul diritto soggettivo del
richiedente. Riguardo la violazione del diritto di difesa, in tale
situazione la Corte motiva affermando la sua non violazione per
essere esercitabile in sede di opposizione alla sentenza dichiarativa
del fallimento, o mediante ricorso ex art. 111 Cost. alla Corte di
Cassazione. Pur cio' facendo rimane non chiarita la antinomia tra la
procedura fallimentare e quella concordataria, in quanto l' eventuale
accoglimento del ricorso in Cassazione consentirebbe la riapertura
del concordato, mentre e' ancora in piedi il fallimento.
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| art. 111 Cost.
art. 163 n. 4 l. fall.
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