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212846
IDG941505177
94.15.05177 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Domenico Mario
La determinazione del fondo spese nel concordato preventivo e la costituzionalita' del diniego del reclamo
Nota a ord. App. Roma 10 marzo 1994
Giur. merito, an. 26 (1994), fasc. 3, pt. 1, pag. 418-421
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D31300; D3136
La somma che a giudizio del Tribunale si presume necessaria allo svolgimento dell' intera procedura di concordato preventivo non pare condizionata da un criterio di previsione programmatico delle spese. L' ordine perentorio del Tribunale al concordante, considerato meritevole del beneficio alla procedura, di versare le somme entro otto giorni a pena di dichiarazione di fallimento non e' reclamabile alla Corte d' Appello, neppure limitatamente al criterio di determinazione di dette spese necessarie alla procedura e presunte tali dal Tribunale per l' attuazione delle sue funzioni giurisdizionali. Il pensiero dell' A. punta a qualificare, con gli apporti della migliore dottrina, l' ordine del Tribunale come figura assimilabile alla ingiunzione di pagamento, per il suo carattere decisorio e l' incidenza in tale senso sul diritto soggettivo del richiedente. Riguardo la violazione del diritto di difesa, in tale situazione la Corte motiva affermando la sua non violazione per essere esercitabile in sede di opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento, o mediante ricorso ex art. 111 Cost. alla Corte di Cassazione. Pur cio' facendo rimane non chiarita la antinomia tra la procedura fallimentare e quella concordataria, in quanto l' eventuale accoglimento del ricorso in Cassazione consentirebbe la riapertura del concordato, mentre e' ancora in piedi il fallimento.
art. 111 Cost. art. 163 n. 4 l. fall.



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