| L' A. ritiene che, a seguito della nuova normativa, dalla
declaratoria di illegittimita' del licenziamento discendono a carico
del datore di lavoro due distinte ed autonome obbligazioni: l' una,
quella reintegratoria, che puo' anche venire meno qualora sia o ne
diventi oggettivamente impossibile la concreta attuazione, e l'
altra, quella risarcitoria, che va in ogni caso adempiuta. Nell'
ambito della prima, poi, sussiste a favore del lavoratore un'
obbligazione facoltativa, e cioe' la possibilita' di chiedere ed
ottenere, al posto della reintegrazione, una indennita' pari a 15
mensilita' di retribuzione. Questa facolta' opzionale, tuttavia, e'
collegata alla possibilita' oggettiva di adempimento della
obbligazione principale della reintegrazione; sicche', se questa sia
divenuta impossibile da adempiere, non e' piu' possibile esercitare
quella facolta' di scelta prevista dal comma 5 dell' art. 18,
rimanendo al lavoratore solo l' indennita' risarcitoria di cui al
comma 4 dello stesso articolo.
| |