Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


212848
IDG941505179
94.15.05179 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Delli Noci Vittorio
Sulla facolta' del lavoratore illegittimamente licenziato di optare per l' indennita' pari a 15 mensilita' di retribuzione
Nota a Pret. Caltagirone sez. Grammichele 8 febbraio 1994
Giur. merito, an. 26 (1994), fasc. 3, pt. 1, pag. 428-430
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D74700; D763
L' A. ritiene che, a seguito della nuova normativa, dalla declaratoria di illegittimita' del licenziamento discendono a carico del datore di lavoro due distinte ed autonome obbligazioni: l' una, quella reintegratoria, che puo' anche venire meno qualora sia o ne diventi oggettivamente impossibile la concreta attuazione, e l' altra, quella risarcitoria, che va in ogni caso adempiuta. Nell' ambito della prima, poi, sussiste a favore del lavoratore un' obbligazione facoltativa, e cioe' la possibilita' di chiedere ed ottenere, al posto della reintegrazione, una indennita' pari a 15 mensilita' di retribuzione. Questa facolta' opzionale, tuttavia, e' collegata alla possibilita' oggettiva di adempimento della obbligazione principale della reintegrazione; sicche', se questa sia divenuta impossibile da adempiere, non e' piu' possibile esercitare quella facolta' di scelta prevista dal comma 5 dell' art. 18, rimanendo al lavoratore solo l' indennita' risarcitoria di cui al comma 4 dello stesso articolo.
art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300 l. 11 maggio 1990, n. 108



Ritorna al menu della banca dati