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212850
IDG941505181
94.15.05181 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lignola Riccardo
In tema di insinuazione tardiva nel fallimento
Nota a Trib. Piacenza 22 ottobre 1993
Giur. merito, an. 26 (1994), fasc. 3, pt. 1, pag. 438-442
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D313; D31362
A seguito della mancata notifica al curatore fallimentare del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell' udienza di comparizione parti, il g.d. dichiarava l' estinzione del giudizio e l' inammissibilita' della ripresentazione di una nuova domanda di insinuazione tardiva. L' INPS proponeva reclamo al Tribunale che annullava il predetto provvedimento a causa del difetto di comunicazione al ricorrente dell' originario decreto di fissazione dell' udienza cosi' come disposto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 1045/1988. La pronuncia in argomento offre l' occasione all' A. per sottolineare come in tema di insinuazione tardiva la giurisprudenza della Cassazione (perentorieta' del termine stabilito per la notifica del ricorso, inammissibilita' della ripresentazione di un nuovo ricorso in forza della presunzione assoluta di abbandono del giudizio) abbia perduto molto del suo rigore alla luce della sentenza suindicata, sentenza che postula per la concreta effettivita' dell' esercizio del diritto di difesa la comunicazione del provvedimento del g.d. all' interessato. L' estensore della nota esamina, poi, gli effetti procedurali, conseguenti alla rigida applicazione dell' art. 98 comma 3 l. fall., in tema di inosservanza del termine di costituzione in giudizio (almeno cinque giorni prima dell' udienza di comparizione). Preso atto del severo orientamento giurisprudenziale egli auspica che la Cassazione pervenga del proprio insegnamento utilizzando i criteri elaborati dai giudici di merito estinzione del processo e non dell' azione ai sensi dell' art. 310 c.p.c.
art. 93 comma 3 l. fall. art. 101 l. fall.



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