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| IDG941505182 | |
| 94.15.05182 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Guglielmi Monica
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| Ammissibilita' dell' adozione del singolo adottante
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| Nota a ord. App. Roma 25 settembre 1993
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| Giur. merito, an. 26 (1994), fasc. 3, pt. 1, pag. 444-448
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D3014
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| Il problema dell' adozione del singolo si era posto con riferimento
alle sole adozioni internazionali. Questo perche' la maggior parte
degli Stati firmatari della Convenzione di Strasburgo ammettono l'
adozione del singolo. Mentre, in precedenza i giudici italiani
tendevano, in quanto in contrasto con la nostra legislazione, a
negare l' adozione di un minore straniero ad un solo soggetto
adottante. Oggi, invece, valutano un provvedimento di adozione del
singolo come una ipotesi di adozione "in casi particolari" in base
all' art. 44 l. 184/1983. La normativa sull' adozione accoglie, anche
se in parte, l' art. 6 della Convenzione perche' permette l' adozione
al singolo in ipotesi specifiche. Attualmente, il concetto di
famiglia si e' fortemente evoluto fino a comprendere anche quella
composta da un solo soggetto. Si e' venuto ad affermare un concetto
di famiglia "legale" accanto a quella "naturale" fondata sul
matrimonio. Pertanto, ad avviso dell' A., non si ravvisa alcun
contrasto dell' art. 6 Conv. Strasburgo con gli artt. 3, 29, 30 Cost.
in quanto esprimono valori che mutano nel tempo con l' evolversi
della societa' e dei valori etico-sociali che ne sono l' espressione.
Le norme pattizie non sono automaticamente applicabili nel nostro
ordinamento, ma richiedono un intervento legislativo. Pertanto cio'
che si auspica e' una legge che modifichi l' art. 6 l. 184/1983 e
preveda accanto all' adozione "della coppia" anche quella del
"single".
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| art. 44 l. 4 maggio 1983, n. 184
art. 6 Conv. Strasburgo 1967 (adozione minori)
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