Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


212851
IDG941505182
94.15.05182 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Guglielmi Monica
Ammissibilita' dell' adozione del singolo adottante
Nota a ord. App. Roma 25 settembre 1993
Giur. merito, an. 26 (1994), fasc. 3, pt. 1, pag. 444-448
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3014
Il problema dell' adozione del singolo si era posto con riferimento alle sole adozioni internazionali. Questo perche' la maggior parte degli Stati firmatari della Convenzione di Strasburgo ammettono l' adozione del singolo. Mentre, in precedenza i giudici italiani tendevano, in quanto in contrasto con la nostra legislazione, a negare l' adozione di un minore straniero ad un solo soggetto adottante. Oggi, invece, valutano un provvedimento di adozione del singolo come una ipotesi di adozione "in casi particolari" in base all' art. 44 l. 184/1983. La normativa sull' adozione accoglie, anche se in parte, l' art. 6 della Convenzione perche' permette l' adozione al singolo in ipotesi specifiche. Attualmente, il concetto di famiglia si e' fortemente evoluto fino a comprendere anche quella composta da un solo soggetto. Si e' venuto ad affermare un concetto di famiglia "legale" accanto a quella "naturale" fondata sul matrimonio. Pertanto, ad avviso dell' A., non si ravvisa alcun contrasto dell' art. 6 Conv. Strasburgo con gli artt. 3, 29, 30 Cost. in quanto esprimono valori che mutano nel tempo con l' evolversi della societa' e dei valori etico-sociali che ne sono l' espressione. Le norme pattizie non sono automaticamente applicabili nel nostro ordinamento, ma richiedono un intervento legislativo. Pertanto cio' che si auspica e' una legge che modifichi l' art. 6 l. 184/1983 e preveda accanto all' adozione "della coppia" anche quella del "single".
art. 44 l. 4 maggio 1983, n. 184 art. 6 Conv. Strasburgo 1967 (adozione minori)



Ritorna al menu della banca dati