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212853
IDG941505184
94.15.05184 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Caro Michele
Effetto immediato e limiti di impugnabilita' delle dimissioni
Nota a Pret. Roma 17 aprile 1993
Giur. merito, an. 26 (1994), fasc. 3, pt. 1, pag. 461-462
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7471
La nota commenta una decisione del Pretore di Roma che, in materia di dimissioni del lavoratore, ribadisce concetti ormai consolidati: in primo luogo, il magistrato afferma che l' atto di dimissioni deve essere qualificato come negozio unilaterale ricettizio, producente il proprio effetto non appena giunto a conoscenza del datore di lavoro (rectius: del superiore gerarchico). Ne consegue che l' eventuale successiva revoca, da parte del lavoratore medesimo, delle dimissioni non puo', di per se', modificare l' effetto risolutorio gia' realizzatosi, a meno che il datore di lavoro non l' accetti. Infine, la sentenza ribadisce che l' atto di dimissioni non costituisce rinuncia impugnabile a norma dell' art. 2113 c.c., potendo formare oggetto esclusivamente delle ordinarie azioni di nullita' e annullabilita'.
art. 2113 c.c.



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