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212854
IDG941505185
94.15.05185 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Grieco Antonio
In tema di esecuzione dell' obbligo di concludere un contratto di prova della simulazione
Nota a App. Firenze 13 gennaio 1993
Giur. merito, an. 26 (1994), fasc. 3, pt. 1, pag. 464-466
D308
Nei contratti di prestazioni corrispettive il rimedio previsto dall' art. 2932 c.c. non esaurisce i mezzi di tutela per la parte inadempiente, sicche' la sentenza che tenga luogo del contratto non concluso ben puo' stabilire un prezzo inferiore a quello pattuito con il preliminare. L' intervento del giudice ex art. 2932 c.c. deve peraltro rimanere nei limiti delle intese negoziali delle parti in modo che, nel caso di una vendita interamente traslativa, non e' possibile attribuire ad una contratto preliminare stipulato da uno solo dei coniugi (in regime di separazione), relativamente ad un bene di proprieta' comune pro-indivisa, un' efficacia parzialmente obbligatoria, ravvisando nella quota indivisa non di spettanza del promittente venditore una promessa di vendita di cosa altrui. Infatti, in assenza di qualsiasi riferimento nel contratto o nel comportamento delle parti al regime di comunione sul bene promesso in vendita, il promittente venditore dell' intero non puo' essere tenuto all' obbligo di procurare il bene altrui essendo, invece, responsabile per i danni patiti dal promissario acquirente in virtu' dell' abuso da egli commesso.
art. 2932 c.c.



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