| Nei contratti di prestazioni corrispettive il rimedio previsto dall'
art. 2932 c.c. non esaurisce i mezzi di tutela per la parte
inadempiente, sicche' la sentenza che tenga luogo del contratto non
concluso ben puo' stabilire un prezzo inferiore a quello pattuito con
il preliminare. L' intervento del giudice ex art. 2932 c.c. deve
peraltro rimanere nei limiti delle intese negoziali delle parti in
modo che, nel caso di una vendita interamente traslativa, non e'
possibile attribuire ad una contratto preliminare stipulato da uno
solo dei coniugi (in regime di separazione), relativamente ad un bene
di proprieta' comune pro-indivisa, un' efficacia parzialmente
obbligatoria, ravvisando nella quota indivisa non di spettanza del
promittente venditore una promessa di vendita di cosa altrui.
Infatti, in assenza di qualsiasi riferimento nel contratto o nel
comportamento delle parti al regime di comunione sul bene promesso in
vendita, il promittente venditore dell' intero non puo' essere tenuto
all' obbligo di procurare il bene altrui essendo, invece,
responsabile per i danni patiti dal promissario acquirente in virtu'
dell' abuso da egli commesso.
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