| 212858 | |
| IDG941505189 | |
| 94.15.05189 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Bertolini Giovanni Battista
| |
| Ma e' abrogato l' art. 80 reg. t.u. p.s.?
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Nota a Pret. Roma 2 dicembre 1993
| |
| Giur. merito, an. 26 (1994), fasc. 3, pt. 2, pag. 485-487
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D18716
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| In materia di porto senza giustificato motivo di armi da punta e da
taglio, non puo' condividersi la tesi dell' abrogazione implicita
dell' art. 80 del testo unico di pubblica sicurezza a seguito della
parziale abrogazione dell' art. 42 t.u. pubblica sicurezza operata
dall' art. 4 comma 9 l. 110/1975. Ai sensi dell' art. 15 disp. prel
c.d., l' abrogazione implicita presuppone infatti un'
incompatibilita' che non si scorge nell' art. 4 l. 110/1975, che ha
"sostituito" l' art. 42 commi 1 e 2 t.u. pubblica sicurezza. Tale
interpretazione e' anche aderente alla ratio della legislazione in
materia di armi, che pone a fondamento della nozione di armi il
concetto di "attitudine all' offesa" e quindi di pericolosita'.
Ritenendosi tuttora in vigore l' art. 80 del regolamento del t.u. di
pubblica sicurezza, in giudizio si dovranno accertare le dimensioni
del coltello. Potra' infatti ritenersi configurata la fattispecie di
porto di arma impropria senza giustificato motivo (art. 4 commi 2 e 3
l. 110/1975) solo in due ipotesi: o che la lama del coltello ecceda
la lunghezza di quattro centimetri (purche' non si ricada nei casi di
cui al comma 2 dell' art. 80 cit.); o che, pur non eccedendo i
quattro centimetri di lama, il coltello, considerate le circostanze
di tempo e di luogo, sia utilizzabile chiaramente per l' offesa alla
persona.
| |
| art. 42 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
art. 80 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
l. 18 aprile 1975, n. 110
| |
| | |