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212858
IDG941505189
94.15.05189 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bertolini Giovanni Battista
Ma e' abrogato l' art. 80 reg. t.u. p.s.?
Nota a Pret. Roma 2 dicembre 1993
Giur. merito, an. 26 (1994), fasc. 3, pt. 2, pag. 485-487
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18716
In materia di porto senza giustificato motivo di armi da punta e da taglio, non puo' condividersi la tesi dell' abrogazione implicita dell' art. 80 del testo unico di pubblica sicurezza a seguito della parziale abrogazione dell' art. 42 t.u. pubblica sicurezza operata dall' art. 4 comma 9 l. 110/1975. Ai sensi dell' art. 15 disp. prel c.d., l' abrogazione implicita presuppone infatti un' incompatibilita' che non si scorge nell' art. 4 l. 110/1975, che ha "sostituito" l' art. 42 commi 1 e 2 t.u. pubblica sicurezza. Tale interpretazione e' anche aderente alla ratio della legislazione in materia di armi, che pone a fondamento della nozione di armi il concetto di "attitudine all' offesa" e quindi di pericolosita'. Ritenendosi tuttora in vigore l' art. 80 del regolamento del t.u. di pubblica sicurezza, in giudizio si dovranno accertare le dimensioni del coltello. Potra' infatti ritenersi configurata la fattispecie di porto di arma impropria senza giustificato motivo (art. 4 commi 2 e 3 l. 110/1975) solo in due ipotesi: o che la lama del coltello ecceda la lunghezza di quattro centimetri (purche' non si ricada nei casi di cui al comma 2 dell' art. 80 cit.); o che, pur non eccedendo i quattro centimetri di lama, il coltello, considerate le circostanze di tempo e di luogo, sia utilizzabile chiaramente per l' offesa alla persona.
art. 42 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 art. 80 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 l. 18 aprile 1975, n. 110



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