| Criticando l' orientamento dominante e condividendo quello espresso
dal primo provvedimento, l' A. rileva che la non imputabilita' del
minore infraquattordicenne per difetto di eta' a norma dell' art. 97
c.p. deve, di regola, essere dichiarata non con sentenza (come sembra
disporre l' inesatta formulazione letterale dell' art. 26 d.p.r.
448/1988) ma con decreto di archiviazione, in quanto il minore di 14
anni non puo' assumere la veste di imputato. Tale conclusione, se
poteva apparire dubbia sotto l' impero del codice di procedura penale
del 1930, e' incontestabile nel vigore del nuovo codice di rito
penale, che ha chiarito in maniera inequivocabile che l' esercizio
dell' azione penale si ha soltanto con la formulazione dell'
imputazione e con la richiesta di rinvio a giudizio (artt. 60 e 405
c.p.p.). Conseguentemente, l' infraquattordicenne non puo' assumere
la qualita' di imputato prima e senza la richiesta di suo rinvio a
giudizio: ora, poiche' con la richiesta di proscioglimento a norma
dell' art. 26 cit. il P.M. non chiede il rinvio a giudizio dell'
infraquattordicenne, si ha la riprova che l' art. 26 usa
impropriamente i termini di "imputato" e di "sentenza", perche' con
tale richiesta il P.M. chiede il proscioglimento e non il rinvio a
giudizio del minore e ne' la verifica della fondatezza o meno della
"notitia criminis" (che normalmente costituisce l' oggetto della
sentenza). Tale conclusione (secondo la quale il P.M. deve chiedere
l' archiviazione e non il rinvio a giudizio quando il processo appaia
superfluo, come nel caso dell' infraquattordicenne, contro il quale
non puo' essere formulata alcuna imputazione) appare in armonia con i
principi di deflazione e di minima offensivita' del nuovo processo
minorile, in virtu' dei quali occorre dichiarare, quanto piu'
possibile precocemente ("in ogni stato e grado del procedimento") l'
oggettiva superfluita' del processo ed espellere quanto prima il
minore dal circuito penale. Il proscioglimento del minore
infraquattordicenne puo', eccezionalmente, avvenire con sentenza
quando sia stato rinviato a giudizio perche' non risulta bene la sua
eta', che venga accertata nel corso del processo. In tal caso, per il
principio di irritrattabilita' dell' azione penale, l' unica
pronuncia consentita e' una sentenza di non luogo a procedere. Ma, al
di fuori di tale ipotesi eccezionale, la non imputabilita' per
difetto di eta' dell' infraquattordicenne deve essere dichiarata con
decreto di archiviazione e non con sentenza.
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