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212860
IDG941505191
94.15.05191 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Manera Giovanni
Se nel nuovo sistema processuale il minore infraquattordicenne possa assumere qualita' di imputato
Nota a Proc. Rep. Min. L' Aquila 23 gennaio 1993 GIP Trib. Min. Campobasso 19 maggio 1992
Giur. merito, an. 26 (1994), fasc. 3, pt. 2, pag. 497-507
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D50205; D672
Criticando l' orientamento dominante e condividendo quello espresso dal primo provvedimento, l' A. rileva che la non imputabilita' del minore infraquattordicenne per difetto di eta' a norma dell' art. 97 c.p. deve, di regola, essere dichiarata non con sentenza (come sembra disporre l' inesatta formulazione letterale dell' art. 26 d.p.r. 448/1988) ma con decreto di archiviazione, in quanto il minore di 14 anni non puo' assumere la veste di imputato. Tale conclusione, se poteva apparire dubbia sotto l' impero del codice di procedura penale del 1930, e' incontestabile nel vigore del nuovo codice di rito penale, che ha chiarito in maniera inequivocabile che l' esercizio dell' azione penale si ha soltanto con la formulazione dell' imputazione e con la richiesta di rinvio a giudizio (artt. 60 e 405 c.p.p.). Conseguentemente, l' infraquattordicenne non puo' assumere la qualita' di imputato prima e senza la richiesta di suo rinvio a giudizio: ora, poiche' con la richiesta di proscioglimento a norma dell' art. 26 cit. il P.M. non chiede il rinvio a giudizio dell' infraquattordicenne, si ha la riprova che l' art. 26 usa impropriamente i termini di "imputato" e di "sentenza", perche' con tale richiesta il P.M. chiede il proscioglimento e non il rinvio a giudizio del minore e ne' la verifica della fondatezza o meno della "notitia criminis" (che normalmente costituisce l' oggetto della sentenza). Tale conclusione (secondo la quale il P.M. deve chiedere l' archiviazione e non il rinvio a giudizio quando il processo appaia superfluo, come nel caso dell' infraquattordicenne, contro il quale non puo' essere formulata alcuna imputazione) appare in armonia con i principi di deflazione e di minima offensivita' del nuovo processo minorile, in virtu' dei quali occorre dichiarare, quanto piu' possibile precocemente ("in ogni stato e grado del procedimento") l' oggettiva superfluita' del processo ed espellere quanto prima il minore dal circuito penale. Il proscioglimento del minore infraquattordicenne puo', eccezionalmente, avvenire con sentenza quando sia stato rinviato a giudizio perche' non risulta bene la sua eta', che venga accertata nel corso del processo. In tal caso, per il principio di irritrattabilita' dell' azione penale, l' unica pronuncia consentita e' una sentenza di non luogo a procedere. Ma, al di fuori di tale ipotesi eccezionale, la non imputabilita' per difetto di eta' dell' infraquattordicenne deve essere dichiarata con decreto di archiviazione e non con sentenza.
art. 97 Cost. art. 26 d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448 art. 60 c.p.p. art. 405 c.p.p.



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