| L' attuale disciplina delle misure di prevenzione personale antimafia
costituisce il punto di arrivo di una tormentata proliferazione
legislativa e di una complessa interpretazione giurisprudenziale. Il
processo applicativo della sorveglianza speciale di pubblica
sicurezza -di natura indiziario- ha carattere giurisdizionale. Il
presupposto operativo e' correlato alla dimostrazione della esistenza
della pericolosita' sociale attuale e qualificata dagli indizi di
appartenenza del soggetto ad associazione mafiosa o qualificata da
indizi di reita' speciale. Influenzano il giudizio di pericolosita' i
fatti desunti dai carichi pendenti, dallo stile di vita, dalle
possidenze, dai procedimenti penali subiti: senza alcun vincolo di
pregiudizialita' tra procedimento penale e procedimento di
prevenzione. L' indagine sull' attualita' della pericolosita' e sulla
sua cessazione risulta problematica, giacche' il concetto di
attualita' -pur insito nella logica del sistema- e' frutto di
interpretazione giurisprudenziale: oscillanti le tesi in tema di
custodia cautelare, custodia definitiva e dissociazione. Nuovo punto
nodale e' divenuto il fenomeno del pentitismo, in quanto la indagine
introspettiva potrebbe rivelare sintomi di cessazione della
pericolosita'. A meno che non intervenga -medio tempore- un diverso
assetto legislativo, tale fenomeno, come tutti quelli che incidono
sull' attualita' della pericolosita' (atteso il rapporto di
interdipendenza tra misure personali e misure patrimoniali), potrebbe
comportare la restituzione al pentito dei beni che risultassero
confiscati con provvedimento non ancora definitivo. Sotto il profilo
della competenza territoriale, la istituzione di una banca dati
potrebbe ovviare alla conoscenza frammentaria dei fenomeni collegati
di pericolosita' extraterritoriale.
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