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| IDG941505200 | |
| 94.15.05200 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Novarese Francesco
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| Le disposizioni penali dei decreti legislativi n. 130, 131, 132, 133
del 1992 in tema di tutela delle acque
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| Giur. merito, vol. amb000, an. 26 (1994), fasc. 3, pt. 4, pag. 587-59
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D18801; D539
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| L' A., dopo aver premesso alcune considerazioni sulla legislazione
ambientale in Italia, fornisce un' analisi esegetica delle
disposizioni penali dei decreti legislativi indicati nel titolo. Si
tratta di una prima lettura di queste norme, delle quali viene
evidenziato come alcune si preoccupano di tutelare il corpo
ricettore, secondo una concezione differente e piu' attuale rispetto
a quella della c.d. legge Merli del 1976 (d.lg. 130 e 131 d3l 1992),
mentre altre sono ancorate alla precedente normativa (d.lg. 132 e
133). Viene posto in luce che i decreti legislativi da ultimo
indicati prevedono una nuova categoria di scarichi (quelli di
sostanze pericolose) il cui metodo classificatorio e' piu' vicino
alle categorie previste dal d.p.r. 915/1982 che alla legge Merli. I
d.lg. 132 e 133 sono criticati nella formulazione delle norme penali
per l' adozione della tecnica di rinvio ad altre disposizioni e di
esclusione dal precetto di alcune sub categorie, nonche' per la
necessita' di un continuo raffronto con le disposizioni penali della
legge Merli, sicche' occorre richiamare di frequente il principio di
specialita' e quello di assorbimento. Una maggior coerenza l' A.
rinviene nella normativa penale predisposta dai d.lg. 130 e 131 del
1992, anche se, in alcune fattispecie criminose, non appare
facilmente spiegabile il diverso trattamento sanzionatorio. L' A.,
infine non ritiene opportuno prevedere l' attribuzione alla p.a. di
poteri, il cui esercizio avrebbe potuto attivare diversamente, e
critica l' omessa statuizione di sanzioni ripristinatorie applicabili
ed attuabili dal giudice penale, attesa la frequente inerzia della
p.a., rilevando anche come il legislatore non deve recepire
acriticamente le Direttive della CEE ma deve correlarle con la
legislazione nazionale.
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| l. 10 maggio 1976, n. 319
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