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212869
IDG941505200
94.15.05200 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Novarese Francesco
Le disposizioni penali dei decreti legislativi n. 130, 131, 132, 133 del 1992 in tema di tutela delle acque
Giur. merito, vol. amb000, an. 26 (1994), fasc. 3, pt. 4, pag. 587-59
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18801; D539
L' A., dopo aver premesso alcune considerazioni sulla legislazione ambientale in Italia, fornisce un' analisi esegetica delle disposizioni penali dei decreti legislativi indicati nel titolo. Si tratta di una prima lettura di queste norme, delle quali viene evidenziato come alcune si preoccupano di tutelare il corpo ricettore, secondo una concezione differente e piu' attuale rispetto a quella della c.d. legge Merli del 1976 (d.lg. 130 e 131 d3l 1992), mentre altre sono ancorate alla precedente normativa (d.lg. 132 e 133). Viene posto in luce che i decreti legislativi da ultimo indicati prevedono una nuova categoria di scarichi (quelli di sostanze pericolose) il cui metodo classificatorio e' piu' vicino alle categorie previste dal d.p.r. 915/1982 che alla legge Merli. I d.lg. 132 e 133 sono criticati nella formulazione delle norme penali per l' adozione della tecnica di rinvio ad altre disposizioni e di esclusione dal precetto di alcune sub categorie, nonche' per la necessita' di un continuo raffronto con le disposizioni penali della legge Merli, sicche' occorre richiamare di frequente il principio di specialita' e quello di assorbimento. Una maggior coerenza l' A. rinviene nella normativa penale predisposta dai d.lg. 130 e 131 del 1992, anche se, in alcune fattispecie criminose, non appare facilmente spiegabile il diverso trattamento sanzionatorio. L' A., infine non ritiene opportuno prevedere l' attribuzione alla p.a. di poteri, il cui esercizio avrebbe potuto attivare diversamente, e critica l' omessa statuizione di sanzioni ripristinatorie applicabili ed attuabili dal giudice penale, attesa la frequente inerzia della p.a., rilevando anche come il legislatore non deve recepire acriticamente le Direttive della CEE ma deve correlarle con la legislazione nazionale.
l. 10 maggio 1976, n. 319



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