| L' A., dopo aver brevemente richiamato i contenuti della Convenzione
Internazionale dei diritti dell' Infanzia (New York 1989, ratificata
dall' Italia con la l. 176/1991) riguardanti la promozione dell'
affidamento temporaneo minorile a famiglia diversa da quella
originaria allorche' quest' ultima si trovi in condizione di
difficolta' altrimenti non superabile e tale da compromettere l'
allevamento e l' educazione del minore, si sofferma a considerare le
varie condizioni di inadeguatezza, o anche di patologia, della
famiglia che determinano le condizioni di inadeguatezza, o anche di
patologia, della famiglia che determinano la condizione di rischio
sopra indicata a danno del minore. Rileva altresi' come sempre piu'
frequenti nella societa' moderna siano anche i fenomeni di devianza e
di trasgressione giovanili. In questo contesto, valuta l' apporto che
ha dato l' istituto dell' affidamento eterofamiliare nell' esperienza
italiana di questi ultimi anni, a partire dall' entrata in vigore
della legge "Disciplina dell' adozione e dell' affidamento dei
minori" (l. 184/1983). Descrive gli aspetti positivi e le difficolta'
della corretta applicazione dell' istituto dell' affidamento
eterofamiliare, le distorsioni cui ha dato luogo considerando sia le
caratteristiche degli affidanti e degli affidatari che la durata
dell' affidamento, le caratteristiche dell' attuale mentalita' del
giudice minorile e dell' operatore sociale (spesso conflittuali nella
formazione e nella prassi), le competenze del servizio sociale e dei
Tribunali dei Minori. Auspicando la chiarificazione volenterosa dei
problemi sollevati ed una migliore conoscenza generalizzata, nella
societa', delle potenzialita' che offre tale istituto, si sofferma
sugli aspetti etici dell' affidamento eterofamiliare, cui va
riconosciuta ispirazione solidaristica ed alto contenuto morale se
correttamente impiegato.
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