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213001
IDG940605332
94.06.05332 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Andreoni Amos
L' onerosita' del processo previdenziale nelle scelte del legislatore e della Corte Costituzionale
Nota a C. Cost. 13 aprile 1994, n. 134
Riv. giur. lav. prev. soc., an. 45 (1994), fasc. 2, pt. 2, pag. 535-540
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D761; D4193; D40420
La sentenza annotata dichiara l' illegittimita' costituzionale dell' art. 4 comma 2 d.l. 384/1992, convertito in l. 438/1992, laddove dispone l' abrogazione dell' art. 57 l. 153/1969 e dell' art. 152 disp. att. c.p.c., che esentano l' assicurato (o il cittadino, per le prestazioni assistenziali) soccombente dal pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari di lite, salvo i casi di controversie manifestamente infondate. Secondo la Corte "l' indiscriminata abrogazione dell' esonero delle spese di soccombenza, trascurando qualunque distinzione tra abbienti e non abbienti, determina una situazione di disparita' sostanziale nel processo rispetto all' istituto assicuratore, in violazione dell' art. 3 Cost.; limita di fatto la possibilita' di agire a tutela dei propri diritti, in violazione dell' art. 24 Cost.; non tutela a sufficienza la condizione di inabile al lavoro, in violazione dell' art. 38 Cost.". L' A. esamina la sentenza alla luce della pregressa giurisprudenza costituzionale e ne valuta la portata per un intervento legislativo.
art. 57 l. 30 aprile 1969, n. 153 art. 4 comma 2 d.l. 19 settembre 1992, n. 384 l. 14 novembre 1992, n. 438 art. 152 disp. att. c.p.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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