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213015
IDG940605346
94.06.05346 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Benvenuti Maria Ilda
La non-selezione attitudinale nel collocamento obbligatorio
Nota a Cass. sez. lav. 20 agosto 1993, n. 8824
Riv. it. dir. lav., an. 13 (1994), fasc. 2, pt. 2, pag. 340-342
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D730
L' A. approfondisce, sul piano giurisprudenziale e dottrinario, l' esame della questione relativa alla selezione attitudinale nel collocamento obbligatorio. La sentenza annotata conferma il principio secondo cui nell' ambito del collocamento obbligatorio, l' unico criterio legittimo di selezione attitudinale dei lavoratori da avviare e' quello imperniato sulla distinzione tra categoria impiegatizia e categoria operaia. Pertanto, qualora nella richiesta di avviamento siano indicate le specifiche capacita' professionali del collocando, l' organo pubblico preposto a tale avviamento (UPLMO) deve tener conto di tali indicazioni solamente ai fini di individuare in quale delle due categorie professionali tali attitudini siano inquadrabili e conseguentemente avviare un lavoratore appartenente alla categoria cosi' identificata.
l. 2 aprile 1968, n. 482
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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