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213016
IDG940605347
94.06.05347 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pizzoferrato Alberto
Forma scritta e contratto di formazione e lavoro: il principio della necessita' "ad substantiam" si stabilizza anche per il passato
Nota a Cass. sez. lav. 16 gennaio 1993, n. 531
Riv. it. dir. lav., an. 13 (1994), fasc. 2, pt. 2, pag. 343-344
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D771; D734
La massima della sentenza annotata afferma che "il contratto di formazione e lavoro deve essere stipulato in forma scritta, mancando la quale il rapporto si intende costituito a tempo indeterminato. Non possono pertanto surrogarsi all' accordo scritto eventuali dichiarazioni unilaterali delle parti (nella specie la richiesta del nulla osta all' avviamento inoltrata dal datore di lavoro), ne' puo' validamente sorgere il rapporto per effetto di facta concludentia". L' A. esamina la questione alla luce di dottrina e giurisprudenza. Afferma che la sentenza rappresenta il culmine di una elaborazione giurisprudenziale che, in ossequio alle indicazioni della migliore dottrina, incardina la fattispecie del contratto di formazione e lavoro nel contesto del lavoro a termine.
art. 3 l. 19 dicembre 1984, n. 863 art. 8 comma 7 l. 29 dicembre 1990, n. 407
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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