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213017
IDG940605348
94.06.05348 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Fazio Giacomo
Promozione automatica e concorso interno
Nota a Cass. sez. lav. 17 marzo 1993, n. 3144
Riv. it. dir. lav., an. 13 (1994), fasc. 2, pt. 2, pag. 346-349
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D7446; D735
La sentenza riguarda la questione dell' applicabilita' dell' art. 2103 c.c. al lavoratore che abbia esercitato mansioni superiori per piu' di tre mesi, cumulando distinte e brevi assegnazioni, occupando temporaneamente un posto vacante a seguito di promozione del precedente titolare e in attesa dell' espletamento del concorso interno, in mancanza del quale l' ENEL, datore di lavoro, non ha facolta' di assegnazione del posto (art. 24 del contratto collettivo nazionale lavoro del 22 aprile 1986 per i dipendenti ENEL inquadrati nel settore elettrico). L' A. richiama la dottrina con particolare riguardo al caso specifico e gli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione con specifico riferimento all' ENEL. Esamina, quindi, la sentenza che afferma che, perche' maturi il diritto alla promozione automatica, ai sensi dell' art. 2103 c.c., l' alternanza degli incarichi dovrebbe potersi configurare come un espediente per rimediare all' artificioso prolungamento della procedura concorsuale, addebitabile esclusivamente al datore di lavoro. L' ipotesi, ed e' qui la parte originale della sentenza, afferma l' A., non sarebbe pero' ravvisabile nei casi in cui il ritardo nello svolgimento della procedura concorsuale, non possa attribuirsi al datore di lavoro (bensi' al sindacato che partecipa al procedimento) o quando non gli sia imputabile l' intento di aver tratto profitto dalla situazione.
art. 2103 c.c. art. 24 contr. coll. naz. lav. 22 aprile 1986 (dipendenti ENEL settore elettrico)
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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