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| IDG940605348 | |
| 94.06.05348 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| De Fazio Giacomo
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| Promozione automatica e concorso interno
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| Nota a Cass. sez. lav. 17 marzo 1993, n. 3144
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| Riv. it. dir. lav., an. 13 (1994), fasc. 2, pt. 2, pag. 346-349
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D7446; D735
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| La sentenza riguarda la questione dell' applicabilita' dell' art.
2103 c.c. al lavoratore che abbia esercitato mansioni superiori per
piu' di tre mesi, cumulando distinte e brevi assegnazioni, occupando
temporaneamente un posto vacante a seguito di promozione del
precedente titolare e in attesa dell' espletamento del concorso
interno, in mancanza del quale l' ENEL, datore di lavoro, non ha
facolta' di assegnazione del posto (art. 24 del contratto collettivo
nazionale lavoro del 22 aprile 1986 per i dipendenti ENEL inquadrati
nel settore elettrico). L' A. richiama la dottrina con particolare
riguardo al caso specifico e gli orientamenti giurisprudenziali della
Corte di Cassazione con specifico riferimento all' ENEL. Esamina,
quindi, la sentenza che afferma che, perche' maturi il diritto alla
promozione automatica, ai sensi dell' art. 2103 c.c., l' alternanza
degli incarichi dovrebbe potersi configurare come un espediente per
rimediare all' artificioso prolungamento della procedura concorsuale,
addebitabile esclusivamente al datore di lavoro. L' ipotesi, ed e'
qui la parte originale della sentenza, afferma l' A., non sarebbe
pero' ravvisabile nei casi in cui il ritardo nello svolgimento della
procedura concorsuale, non possa attribuirsi al datore di lavoro
(bensi' al sindacato che partecipa al procedimento) o quando non gli
sia imputabile l' intento di aver tratto profitto dalla situazione.
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| art. 2103 c.c.
art. 24 contr. coll. naz. lav. 22 aprile 1986 (dipendenti ENEL
settore elettrico)
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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