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213021
IDG940605352
94.06.05352 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mariani Michele
Sulla distinzione tra norme internazionali "self executing" e programmatiche
Nota a Cass. sez. lav. 14 settembre 1993, n. 9459
Riv. it. dir. lav., an. 13 (1994), fasc. 2, pt. 2, pag. 372-373
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D93860; D9300; D9340; D7445
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Cassazione conferma il proprio orientamento sulla individuazione della natura di norma "self executing" o meramente programmatica dell' art. 3 comma 3 della Convenzione OIL n. 146/1976. La Corte afferma infatti che tale norma, "che stabilisce per la gente di mare a cui si applica la Convenzione, una durata delle ferie non inferiore a trenta giorni retribuiti per ogni anno di servizio, costituisce una norma programmatica la quale, anche nel periodo successivo alla ratifica, e' priva di immediato valore precettivo". L' A. richiama il fondamento di questo orientamento ed esamina la differenza tra norme internazionali c.d. "self executing" e non.
l. 10 aprile 1981, n. 159 art. 3 comma 3 Conv. OIL n. 146/1976 (lavoro marittimo)
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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