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213025
IDG940605356
94.06.05356 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cinnante Federica
Sul contratto a termine per attivita' stagionali
Nota a Cass. sez. lav. 29 gennaio 1993, n. 1095
Riv. it. dir. lav., an. 13 (1994), fasc. 2, pt. 2, pag. 396-398
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D734; D74412
Nel caso di specie la ricorrente era stata assunta dall' Ente Autonomo Fiera del Levante di Bari con contratto a termine, piu' volte rinnovato negli anni, per lo svolgimento di attivita' connessa alla realizzazione delle singole manifestazioni fieristiche. Questa attivita', pero', non coincideva con la durata delle stesse, richiedendo tempi di preparazione che ne precedevano l' apertura e tempi che ne seguivano la chiusura. Con il ricorso la lavoratrice chiedeva il riconoscimento dell' esistenza del rapporto di lavoro sin dall' inizio della preparazione. La Cassazione, pur inserendo quella in esame tra le attivita' lavorative stagionali per le quali l' art. 1 comma 2 lett. a l. 230/1962 consente la stipulazione del contratto a tempo determinato, essendo richiamata al punto 45 dell' elenco di cui al d.p.r. 1525/1963, si e' pronunciata in senso favorevole alla ricorrente. L' A. esamina la sentenza nel piu' ampio quadro dell' orientamento giurisprudenziale che distingue tra concetto di "stagionalita'" della prestazione e quello di "occasionalita' e straordinarieta' dell' opera o del servizio".
art. 1 comma 2 lett. a l. 18 aprile 1962, n. 230 art. 1 d.p.r. 7 ottobre 1963, n. 1525 d.l. 3 dicembre 1977, n. 876 l. 3 febbraio 1978, n. 18 art. 8 bis l. 25 marzo 1983, n. 79
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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