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213068
IDG940605399
94.06.05399 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fabiani Mario
Divieto di discriminazione in ambito CEE e protezione degli artisti esecutori comunitari contro i bootlegs
Nota a CGCE 20 ottobre 1993 (cause riunite C-92/92 e C/326/92)
Dir. aut., an. 65 (1994), fasc. 2, pag. 284-288
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D871; D311321
La decisione in commento afferma che il diritto d' autore e i diritti vicini (nella specie, il diritto di artista esecutore) rientrano nel campo di applicazione dell' art. 7 comma 1 del Trattato CEE. Tale articolo va interpretato nel senso di opposizione ad una legislazione di uno Stato membro che escluda gli autori e gli artisti interpreti o esecutori degli altri Stati membri dal diritto, che e' riconosciuto da detta legislazione ai propri nazionali, di interdire la commercializzazione, sul territorio nazionale, di un fonogramma realizzato senza il loro consenso quando la prestazione stessa sia stata eseguita fuori dal territorio nazionale. L' A. esamina le questioni poste dalla pronuncia in merito all' applicazione dell' art. 7 cit., prendendo anche in considerazione il problema relativo alle eventuali interferenze che potrebbero esservi fra la sentenza e la Direttiva CEE 93/38 in materia di armonizzazione dei termini di durata della protezione dei diritti d' autore e dei diritti connessi.
art. 7 comma 1 Tr. CEE Dir. CEE 93/38
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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