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| IDG940605399 | |
| 94.06.05399 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Fabiani Mario
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| Divieto di discriminazione in ambito CEE e protezione degli artisti
esecutori comunitari contro i bootlegs
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| Nota a CGCE 20 ottobre 1993 (cause riunite C-92/92 e C/326/92)
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| Dir. aut., an. 65 (1994), fasc. 2, pag. 284-288
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D871; D311321
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| La decisione in commento afferma che il diritto d' autore e i diritti
vicini (nella specie, il diritto di artista esecutore) rientrano nel
campo di applicazione dell' art. 7 comma 1 del Trattato CEE. Tale
articolo va interpretato nel senso di opposizione ad una legislazione
di uno Stato membro che escluda gli autori e gli artisti interpreti o
esecutori degli altri Stati membri dal diritto, che e' riconosciuto
da detta legislazione ai propri nazionali, di interdire la
commercializzazione, sul territorio nazionale, di un fonogramma
realizzato senza il loro consenso quando la prestazione stessa sia
stata eseguita fuori dal territorio nazionale. L' A. esamina le
questioni poste dalla pronuncia in merito all' applicazione dell'
art. 7 cit., prendendo anche in considerazione il problema relativo
alle eventuali interferenze che potrebbero esservi fra la sentenza e
la Direttiva CEE 93/38 in materia di armonizzazione dei termini di
durata della protezione dei diritti d' autore e dei diritti connessi.
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| art. 7 comma 1 Tr. CEE
Dir. CEE 93/38
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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