| Le leggi del 1993 sull' elezione dei Consigli comunali e della Camera
dei deputati introducono, con criteri diversi, forme di "quote"
riservate alle donne nelle liste elettorali. Cio' suscita una serie
di problemi sia sul piano strettamente giuridico-costituzionale, in
relazione alla compatibilita' di tali previsioni con il disposto
dell' art. 51 Cost. sulla parita' dei sessi nell' accesso alle
cariche elettive, sia su quello teorico-generale, per la loro
inevitabile influenza sulla stessa nozione di rappresentanza
politica. L' A. prende in esame entrambi i profili indicati,
soffermandosi -tra l' altro- sui rapporti tra eguaglianza formale e
sostanziale (anche alla luce della giurisprudenza costituzionale),
sul significato della c.d. rappresentanza "di genere" o "sessuata",
che pone l' accento sull' "identita' collettiva", anziche' su quella
individuale propria della tradizione liberale, sui problemi legati ai
processi di giuridificazione nell' ambito dei diritti politici. L'
analisi conduce a conclusioni assai critiche nei riguardi della
normativa esaminata, fondate sulla necessita' di salvaguardare la
struttura tradizionale dei diritti politici (accolta dalla nostra
Carta costituzionale), il cui distacco dall' eguaglianza sostanziale
e' legato alla stessa natura intrinsicamente garantista dello Stato
di diritto. La strada da percorrere, dunque, non e' quella del
trattamento normativo differenziato in base al sesso (suscettibile,
oltretutto, di tradursi in una "discriminazione alla rovescia"), ma
di ristabilire l' eguaglianza dei punti di partenza, agendo sia
attraverso il potenziamento dei diritti sociali -vere e proprie
pre-condizioni della democrazia- sia con misure specificamente
inerenti al diritto elettorale, che siano di garanzia "per tutti", e
quindi anche per le donne.
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