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213110
IDG940905441
94.09.05441 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bonsignore Raffaele
Brevi cenni in tema di citazioni di testimoni, periti e consulenti: termine per la presentazione della lista
Nota a ord. Trib. Palermo 21 marzo 1994
Arch. Nuova Proc. Pen., an. 5 (1994), fasc. 4, pag. 535
D61464
Esaminato l' art. 468 c.p.p. e coltane la ratio, che si ricollega alla regola accusatoria della "discovery", l' A. ritiene non condivisibile l' orientamento giurisprudenziale secondo cui "i sette giorni liberi rilevanti ai fini del deposito, a pena di inammissibilita', delle liste testimoniali, devono essere computati con la data fissata per il dibattimento del decreto che dispone il giudizio, a nulla rilevando un eventuale rinvio disposto dal giudice dibattimentale in sede di atti introduttivi". Appare invece senz' altro condivisibile l' ordinanza in epigrafe, che fornisce un' interpretazione esatta dell' art. 468 cit., affermando che "in caso di rinvio preliminare del dibattimento, le parti possono, ai sensi dell' art. 468 comma 1 c.p.p., depositare in cancelleria almeno sette giorni prima della data fissata per la nuova udienza, la lista dei testimoni, periti e consulenti tecnici di cui chiedono l' esame".
art. 468 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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