| Esaminato l' art. 468 c.p.p. e coltane la ratio, che si ricollega
alla regola accusatoria della "discovery", l' A. ritiene non
condivisibile l' orientamento giurisprudenziale secondo cui "i sette
giorni liberi rilevanti ai fini del deposito, a pena di
inammissibilita', delle liste testimoniali, devono essere computati
con la data fissata per il dibattimento del decreto che dispone il
giudizio, a nulla rilevando un eventuale rinvio disposto dal giudice
dibattimentale in sede di atti introduttivi". Appare invece senz'
altro condivisibile l' ordinanza in epigrafe, che fornisce un'
interpretazione esatta dell' art. 468 cit., affermando che "in caso
di rinvio preliminare del dibattimento, le parti possono, ai sensi
dell' art. 468 comma 1 c.p.p., depositare in cancelleria almeno sette
giorni prima della data fissata per la nuova udienza, la lista dei
testimoni, periti e consulenti tecnici di cui chiedono l' esame".
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