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213117
IDG940905448
94.09.05448 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ramajaoli Sergio
Decorrenza degli effetti giuridici determinati da dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate
Nota a Cass. sez. V pen. 23 giugno 1993
Cass. pen., an. 34 (1994), fasc. 7, pag. 1877-1879
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D6031; D60353
Secondo la massima della sentenza in rassegna "le dichiarazioni concernenti la nomina o la revoca del difensore di fiducia rese dall' imputato detenuto o internato al direttore dell' istituto penitenziario hanno efficacia soltanto dal momento in cui materialmente pervengono a conoscenza dell' autorita' giudiziaria che procede perche' si tratta di atti che non comportano decadenza se non vengono compiuti entro un determinato termine". Al fine di verificare la correttezza dei principi contenuti nella sentenza, l' A. si richiama alle disposizioni, analoghe a quelle vigenti, previste dal codice penale di rito abrogato, e ai correlativi criteri giurisprudenziali che si ritenne, a tale proposito, di adottare.
art. 80 c.p.p. 1930 art. 123 c.p.p.
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