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213118
IDG940905449
94.09.05449 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Lorusso Sergio
Considerazioni in tema di utilizzabilita' delle dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini e non verbalizzate
Nota a Cass. sez. VI pen. 18 gennaio 1993
Cass. pen., an. 34 (1994), fasc. 7, pag. 1886-1893
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D61013; D6113
Il tema centrale affrontato dalla sentenza in epigrafe e' quello dell' efficacia probatoria e, dunque, dei margini di utilizzabilita', delle dichiarazioni spontanee ex art. 350 comma 7 c.p.p. rese alla polizia giudiziaria dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, dichiarazioni per le quali l' art. 357 comma 2 lett. b c.p.p. prevede l' obbligo di verbalizzazione. In particolare la pronuncia stabilisce che le suddette dichiarazioni (che nella fattispecie contenevano una chiamata di correita'), qualora non risultino formalizzate in un verbale, se "possono essere utilizzate come indizi di reato e come stimolo e oggetto di ulteriori investigazioni", sono tuttavia inutilizzabili in sede dibattimentale e non possono in alcun modo concorrere, neanche come indizi, "alla formazione di un quadro probatorio che sorregga un giudizio di colpevolezza dell' imputato". Non possono percio' rappresentare i "gravi indizi di colpevolezza" richiesti per l' emissione di un provvedimento applicativo di misura cautelare personale". L' A. condivide ed illustra la linea interpretativa entro la quale si colloca la sentenza.
art. 273 c.p.p. art. 350 c.p.p. art. 357 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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