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| IDG940905449 | |
| 94.09.05449 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Lorusso Sergio
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| Considerazioni in tema di utilizzabilita' delle dichiarazioni
spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini e non
verbalizzate
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| Nota a Cass. sez. VI pen. 18 gennaio 1993
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| Cass. pen., an. 34 (1994), fasc. 7, pag. 1886-1893
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| (Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
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| D61013; D6113
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| Il tema centrale affrontato dalla sentenza in epigrafe e' quello
dell' efficacia probatoria e, dunque, dei margini di utilizzabilita',
delle dichiarazioni spontanee ex art. 350 comma 7 c.p.p. rese alla
polizia giudiziaria dalla persona nei cui confronti vengono svolte le
indagini, dichiarazioni per le quali l' art. 357 comma 2 lett. b
c.p.p. prevede l' obbligo di verbalizzazione. In particolare la
pronuncia stabilisce che le suddette dichiarazioni (che nella
fattispecie contenevano una chiamata di correita'), qualora non
risultino formalizzate in un verbale, se "possono essere utilizzate
come indizi di reato e come stimolo e oggetto di ulteriori
investigazioni", sono tuttavia inutilizzabili in sede dibattimentale
e non possono in alcun modo concorrere, neanche come indizi, "alla
formazione di un quadro probatorio che sorregga un giudizio di
colpevolezza dell' imputato". Non possono percio' rappresentare i
"gravi indizi di colpevolezza" richiesti per l' emissione di un
provvedimento applicativo di misura cautelare personale". L' A.
condivide ed illustra la linea interpretativa entro la quale si
colloca la sentenza.
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| art. 273 c.p.p.
art. 350 c.p.p.
art. 357 c.p.p.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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