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213119
IDG940905450
94.09.05450 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pitton Marina
Brevi riflessioni in tema di oggetto di sequestro preventivo
Nota a Cass. sez. V pen. 19 maggio 1993
Cass. pen., an. 34 (1994), fasc. 7, pag. 1908-1911
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D61012
Con la sentenza in epigrafe i giudici di legittimita', nel decidere un ricorso avverso un provvedimento con cui era stato disposto il sequestro di un lodo arbitrale, hanno rigettato il gravame sotto un duplice profilo: hanno respinto la censura con cui si negava la sequestrabilita' del lodo in base all' estraneita' del medesimo rispetto ai mezzi utilizzati per perpetrare il reato, riconducendo cosi', tra le cose sequestrabili ex art. 321 c.p.p., anche cio' che, pur non rientrando direttamente fra i mezzi usati per commettere l' illecito, contribuisce tuttavia a perfezionarlo; hanno stabilito che "anche il documento che consacra l' assunzione di obblighi economicamente apprezzabili, s' identifica in una cosa materiale, suscettibile di coercizione reale". L' A. condivide la decisione, dalla quale trae spunto per svolgere alcune considerazioni in tema di oggetto del sequestro preventivo.
art. 321 c.p.p.
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