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213161
IDG940905492
94.09.05492 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
De Simone Giulio
Brevi note a margine della c.d. bancarotta preferenziale
Nota a App. Milano 9 marzo 1993
Riv. Trim. Dir. Pen. Ec., an. 7 (1994), fasc. 1-2, pag. 165-174
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5373
La prima massima afferma la configurabilita' della bancarotta preferenziale anziche' della bancarotta fraudolenta per distrazione, nel caso dell' amministratore che si ripaghi dei suoi crediti verso la societa' fallita con denaro della stessa. L' A. concorda con questo orientamento, che esamina comparativamente con analoghe decisioni della giurisprudenza della Repubblica Federale Tedesca. La seconda massima, che l' A. esamina alla luce della dottrina, si allinea all' orientamento secondo cui ai fini della sussistenza del dolo specifico della bancarotta preferenziale, sarebbe richiesta soltanto l' intenzione di favorire taluno dei creditori, mentre non occorrerebbe che sia voluto direttamente il pregiudizio degli altri creditori, rispetto al quale sarebbe sufficiente il dolo eventuale, cioe' la mera accettazione del rischio.
art. 216 comma 3 l. fall. art. 223 l. fall.
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