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213175
IDG940905506
94.09.05506 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
D' Agostino P.
Reati bancari (Emissione di assegno bancario a vuoto e momento consumativo del reato)
Nota a Cass. sez. V pen. 18 giugno 1993
Riv. Trim. Dir. Pen. Ec., an. 7 (1994), fasc. 1-2, pag. 337-339
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5370
La sentenza afferma che l' emissione dell' assegno bancario si concretizza allorche' il traente trasferisca il possesso del titolo al primo prenditore. Cosicche' il reato di emissione di assegno senza autorizzazione del trattario, ai sensi dell' art. 1 l. 386/1990, si consuma con la negoziazione del titolo mediante la consegna dello stesso al prenditore. Il "dies commissi delicti" puo' quindi non coincidere con la data risultante dal titolo. Richiamando giurisprudenza e dottrina, l' A. esamina vari aspetti della questione
art. 1 l. 15 dicembre 1990, n. 386
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