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213377
IDG941205708
94.12.05708 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Staiano Sandro
A proposito della convalida dei consiglieri regionali: riconoscimento della competenza del Consiglio regionale per incompatibilita' tra procedimenti, senza concessioni sostanziali all' autonomia regionale
Nota a C. Cost. 3 maggio 1993, n. 213
Regioni, an. 22 (1994), fasc. 2, pag. 386-397
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D14230; D14232; D1220
La sentenza in epigrafe affronta il tema dei controlli sugli atti amministrativi delle Regioni, affermando che non spetta allo Stato, e per esso alla Commissione di controllo sull' amministrazione della Regione, controllare le deliberazioni dei Consigli regionali in materia di convalida delle elezioni e di decadenza dalla carica di consigliere regionale. La Corte Costituzionale osserva inoltre che il d.lg. 40/1993 ha ridefinito le categorie degli atti regionali soggetti a controllo attraverso un elenco tassativo; non sono percio' soggette a controllo le deliberazioni consiliari relative alla convalida delle elezioni e alla decadenza dei consiglieri regionali. L' A. richiama gli argomenti sviluppati nel ricorso promosso dalla Regione Veneto e commenta adesivamente le conclusioni cui giunge la Consulta, muovendo peraltro qualche rilievo critico all' iter argomentativo seguito.
l. 17 febbraio 1968, n. 108 d.lg. 13 febbraio 1993, n. 40
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