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213406
IDG941505737
94.15.05737 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Piombo D.
Osservazione a ord. C. Cost. 8 giugno 1994, n. 226
Foro it., an. 119 (1994), fasc. 9, pt. 1, pag. 2332-2333
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30640
La sentenza in epigrafe dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' sollevate riguardo all' art. 11 comma 2 bis d.l. 333/1992 convertito, con modificazioni, con l. 359/1992. La prima questione riguarda la proroga legale del contratto alla prima scadenza successiva all' entrata in vigore della l. 359/1992, ove le parti non concordino sulla determinazione del canone. La seconda questione riguarda, sempre in riferimento alla proroga legale di cui sopra, il non previsto recesso del locatore per necessita'. Secondo la Corte, infatti, le "specifiche e comprovate esigenze" del locatore, di cui agli artt. 29 e 59 l. 392/1978, sono idonee ad impedire l' operativita' della proroga in questione, anche nel suo ulteriore corso. L' A. esamina la sentenza alla luce della precedente pronuncia costituzionale n. 323/1993, della quale viene confermata l' interpretazione operata dell' art. 11 comma 2 bis in esame.
art. 11 comma 2 bis d.l. 11 luglio 1992, n. 333 l. 8 agosto 1992, n. 359 C. Cost. 21 luglio 1993, n. 323



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