| L' A. approfondisce l' esame dei principi affermati dalla sentenza,
che cosi' riassume: il maggior danno da svalutazione monetaria e'
modellato dall' art. 429 comma 3 c.p.c., relativamente ai crediti di
lavoro ed oggi, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale
n. 156/1991, anche riguardo ai crediti previdenziali, non come
diritto autonomo, seppure accessorio, rispetto a quello principale,
bensi' come parte o voce di questo, dal quale non e' ontologicamente
distinguibile; qualora l' importo del credito (o di lavoro o
previdenziale) sia stato accertato e liquidato in esito a giudizio,
con pronuncia che esplicitamente o implicitamente abbia negato la
rivalutazione, formalmente passata in giudicato, risultano
incontestabili per il futuro non soltanto l' esistenza, ma anche l'
ammontare del credito, per cui non puo' essere domandata la
rivalutazione monetaria con successiva ed autonoma istanza; se la
sentenza di primo grado ha disconosciuto, sia pure per implicito, la
rivalutazione automatica, e' indispensabile proporre impugnazione, o
principale o incidentale, sul punto; in caso contrario, l' esame di
esso rimane precluso nelle successive fasi processuali e il giudicato
interno puo' essere rilevato anche d' ufficio dal giudice del
gravame; l' appellato, al quale sia stato negato il maggior danno da
svalutazione, non puo' limitarsi a riproporre la questione con la
comparsa di costituzione, ex artt. 346 e 347 c.p.c., ma ha obbligo di
proporre appello incidentale, eventualmente anche tardivo, ex artt.
333, 334, 343 c.p.c.
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