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213409
IDG941505740
94.15.05740 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Menchini S.
Osservazione a Cass. sez. lav. 25 febbraio 1994, n. 1925
Foro it., an. 119 (1994), fasc. 9, pt. 1, pag. 2431-2432
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D4193; D761
L' A. approfondisce l' esame dei principi affermati dalla sentenza, che cosi' riassume: il maggior danno da svalutazione monetaria e' modellato dall' art. 429 comma 3 c.p.c., relativamente ai crediti di lavoro ed oggi, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 156/1991, anche riguardo ai crediti previdenziali, non come diritto autonomo, seppure accessorio, rispetto a quello principale, bensi' come parte o voce di questo, dal quale non e' ontologicamente distinguibile; qualora l' importo del credito (o di lavoro o previdenziale) sia stato accertato e liquidato in esito a giudizio, con pronuncia che esplicitamente o implicitamente abbia negato la rivalutazione, formalmente passata in giudicato, risultano incontestabili per il futuro non soltanto l' esistenza, ma anche l' ammontare del credito, per cui non puo' essere domandata la rivalutazione monetaria con successiva ed autonoma istanza; se la sentenza di primo grado ha disconosciuto, sia pure per implicito, la rivalutazione automatica, e' indispensabile proporre impugnazione, o principale o incidentale, sul punto; in caso contrario, l' esame di esso rimane precluso nelle successive fasi processuali e il giudicato interno puo' essere rilevato anche d' ufficio dal giudice del gravame; l' appellato, al quale sia stato negato il maggior danno da svalutazione, non puo' limitarsi a riproporre la questione con la comparsa di costituzione, ex artt. 346 e 347 c.p.c., ma ha obbligo di proporre appello incidentale, eventualmente anche tardivo, ex artt. 333, 334, 343 c.p.c.
art. 333 c.p.c. art. 343 c.p.c. art. 429 comma 3 c.p.c.



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