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213418
IDG941505749
94.15.05749 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Fortunato S.
Osservazione a CGCE 1 luglio 1993 (causa C-312/91)
Foro it., an. 119 (1994), fasc. 9, pt. 4, pag. 361-364
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D23152; D23148; D8716
La sentenza in epigrafe riguarda l' interpretazione dell' art. 18 comma 1 dell' accordo tra Comunita' economica e Repubblica di Austria, concluso ed approvato con il regolamento CEE n. 2836/72. Il problema che viene esaminato concerne la diversa interpretazione di questa disposizione, dall' analogo art. 95 del Trattato CEE, in materia di divieto di discriminazioni fiscali sotto il profilo della previsione di piu' gravi sanzioni per le infrazioni concernenti l' IVA all' importazione, in confronto a quelle concernenti l' IVA sulle cessioni di beni all' interno del Paese.
art. 95 Tr. CEE reg. CEE 2836/72



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